Articolo 816 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Anticipazione delle spese

Dispositivo

Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna parte (1).

Se una delle parti non presta l'anticipazione richiestale, l'altra può anticipare la totalità delle spese. Se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.

Note

(1) Anche questo articolo è stato inserito grazie alla riforma apportata dal d.lgs. 40/2006.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 17956/2015

In tema di arbitrato rituale, la previsione dell'art. 816 septies c.p.c., secondo cui gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili, pur dettata a tutela degli arbitri e fondata sui doveri di collaborazione scaturenti dal rapporto di mandato, non è ricollegabile ad una mera richiesta degli arbitri stessi, essendo necessaria - come ben evidenzia il termine "subordinare" usato dal legislatore - una specifica manifestazione di volontà diretta a condizionare la prosecuzione del procedimento al versamento delle somme dovute a titolo di anticipazione delle spese, la cui indicazione non può comprendere anche gli onorari, non essendo consentito agli arbitri procedere alla liquidazione del proprio compenso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17956 del 11 settembre 2015)