Articolo 826 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Correzione del lodo
Dispositivo
Ciascuna parte può chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo (1):
Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di sessanta giorni. Della correzione è data comunicazione alle parti a norma dell'articolo 824.
Se gli arbitri non provvedono, l'istanza di correzione è proposta al tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato.
Se il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al tribunale del luogo in cui lo stesso è depositato. Si applicano le disposizioni dell'articolo [288] in quanto compatibili. Alla correzione può provvedere anche il giudice di fronte al quale il lodo e' stato impugnato o fatto valere.
Note
(1) Articolo così modificato dal d.lgs. 40/2006.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 20755/2012
La correzione degli errori materiali del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 826 c.p.c. nella formulazione introdotta dalla legge n. 25 del 1994 (applicabile "ratione temporis"), spetta agli arbitri e, depositato il lodo, al giudice dell'"exequatur", sicché è inammissibile l'istanza di correzione rivolta al giudice dell'impugnazione del lodo, atteso che solo la formulazione dell'art. 826 c.p.c. introdotta dal d.l.vo n. 40 del 2006 prevede che la correzione possa essere disposta "anche" dal giudice di fronte al quale il lodo è stato impugnato o fatto valere.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20755 del 23 novembre 2012)
2Cass. civ. n. 1553/1995
Una volta proposta l'impugnazione della sentenza arbitrale, la competenza a decidere sulla richiesta di correzione del lodo spetta al giudice dell'impugnazione e non al pretore (fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 18 legge n. 25 del 1994).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1553 del 11 febbraio 1995)