Articolo 840 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Opposizione
Dispositivo
Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda (1) (2).
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli [645] e seguenti in quanto applicabili. Il consigliere istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione del lodo. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.
Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:
Allorché l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte interessata può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia.
Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorché la corte d'appello accerta che:
Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali (3).
Note
(1) La norma in esame descrive il procedimento di opposizione con cui la parte contesta il rifiuto dell'exequatur sussistendo uno dei motivi indicati nell'articolo precedente o il riconoscimento dello stesso. In base a quanto previsto dalla convenzione di New York del 1958 impediscono il riconoscimento l'invalidità dell'accordo compromissorio (es. per incapacità delle parti), la violazione del diritto di difesa (es. mancata informazione dell'inizio del procedimento arbitrale), la pronuncia ultra petita (c.d. eccesso di potere arbitrale), la difformità della costituzione del collegio o del procedimento dalle statuizioni contenute nell'accordo compromissorio o dalla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato, ed infine la non vincolatività del lodo ab origine o sopravvenuta a seguito di annullamento o sospensione.
(2) Nel caso in cui l'opposizione non venga proposta nei termini previsti, il decreto di efficacia diviene esecutivo. Diversamente, se il decreto rifiuta l'exequatur è necessario distinguere l'ipotesi in cui il rifiuto è fondato su ragioni di ordine pubblico o di incompromettibilità della controversia dalle ipotesi in cui l'istanza potrebbe essere riproposta alla stregua dell'art. 640, comma 3. Infatti, solo nella prima ipotesi l'istanza di exequatur non è più proponibile.
(3) Tale disposizione è stata modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 12873/2006
L'ipotesi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di lodo straniero prevista dall'art. 840, terzo comma, n. 2, c.p.c., consistente nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale, non è realizzata per il solo fatto che una particolare disposizione processuale, vigente nell'ordinamento straniero ed applicabile nella fattispecie, sia stata violata, essendo invece necessario che si sia verificata la predetta impossibilità di difesa, viceversa configurandosi solo un vizio del procedimento arbitrale, da far valere, semmai, nell'ordinamento straniero e con i mezzi d'impugnazione da quello previsti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12873 del 30 maggio 2006)
2Cass. civ. n. 6947/2004
In tema di riconoscimento di lodo straniero, l'error in iudicando non è compreso tra i vizi per i quali è data opposizione ai sensi dell'art. 840, terzo comma, numero 4 ), c.p.c., atteso che tale disposizione prevede che il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati se si accerta la non conformità all'accordo delle parti (o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato ) della costituzione del collegio arbitrale o del procedimento arbitrale, non già del lodo o della decisione in esso contenuta.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6947 del 8 aprile 2004)