Articolo 840 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Opposizione

Dispositivo

Note

(1) La norma in esame descrive il procedimento di opposizione con cui la parte contesta il rifiuto dell'exequatur sussistendo uno dei motivi indicati nell'articolo precedente o il riconoscimento dello stesso. In base a quanto previsto dalla convenzione di New York del 1958 impediscono il riconoscimento l'invalidità dell'accordo compromissorio (es. per incapacità delle parti), la violazione del diritto di difesa (es. mancata informazione dell'inizio del procedimento arbitrale), la pronuncia ultra petita (c.d. eccesso di potere arbitrale), la difformità della costituzione del collegio o del procedimento dalle statuizioni contenute nell'accordo compromissorio o dalla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato, ed infine la non vincolatività del lodo ab origine o sopravvenuta a seguito di annullamento o sospensione.

(2) Nel caso in cui l'opposizione non venga proposta nei termini previsti, il decreto di efficacia diviene esecutivo. Diversamente, se il decreto rifiuta l'exequatur è necessario distinguere l'ipotesi in cui il rifiuto è fondato su ragioni di ordine pubblico o di incompromettibilità della controversia dalle ipotesi in cui l'istanza potrebbe essere riproposta alla stregua dell'art. 640, comma 3. Infatti, solo nella prima ipotesi l'istanza di exequatur non è più proponibile.

(3) Tale disposizione è stata modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 12873/2006

2Cass. civ. n. 6947/2004