Articolo 163 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Termini per comparire

Dispositivo

Note

(1) Così modificato con l. 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006, e successiva l. 23 febbraio 2006, n. 51 (“sessanta giorni” sostituiti da “novanta giorni”; “centoventi giorni” sostituiti da “centocinquanta giorni”).L'attore può citare il convenuto a comparire innanzi al giudice istruttore in un giorno liberamente stabilito. Tuttavia, il c.p.c. stabilisce che debbano trascorrere un numero minimo di giorni "liberi" (termine dilatorio) tra la data di notificazione dell'atto di citazione e la data fissata in tale atto per la comparizione delle parti davanti al giudice. L'osservanza del termine è prevista a pena di nullitàexart.164, 1 comma, c.p.c.; tale nullità è sanabile con effettoex tuncdalla costituzione del convenuto.Al termine di comparizione si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1 agosto al 15 settembre).

(5) Al convenuto è concessa la possibilità di anticipare la data della prima udienza, in quanto l'attore potrebbe abusare dei termini processuali al fine di bloccare l'iniziativa della controparte.

(6) Il termine di cinque giorni vale per la comunicazione alle parti costituite: alle parti non costituite il decreto va notificato personalmente entro un termine congruo in esso fissato, superiore ai cinque giorni liberi antecedenti all'udienza di comparizione fissata dal giudice. La comunicazione del decreto all'attore ha lo scopo di consentirgli di predisporre le proprie difese in tempo utile.

(7) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

(8) Comma abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197.

(9) Le parole "almeno novanta giorni liberi" e "decorrono rispetto all'udienza" di cui al comma 3 sono state introdotte dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (27)

1Cass. civ. n. 13879/2020

2Cass. civ. n. 29839/2018

3Cass. civ. n. 26147/2017

4Cass. civ. n. 15128/2014

5Cass. civ. n. 26401/2009

6Cass. civ. n. 8523/2006

7Cass. civ. n. 14699/2003

8Cass. civ. n. 1935/2003

9Cass. civ. n. 8146/2000

10Cass. civ. n. 4994/2000

11Cass. civ. n. 10975/1998

12Cass. civ. n. 5024/1998

13Cass. civ. n. 4719/1995

14Cass. civ. n. 3036/1995

15Cass. civ. n. 2470/1994

16Cass. civ. n. 7978/1991

17Cass. civ. n. 8122/1990

18Cass. civ. n. 1938/1990

19Cass. civ. n. 1126/1988

20Cass. civ. n. 2225/1987

21Cass. civ. n. 1616/1987

22Cass. civ. n. 875/1986

23Cass. civ. n. 689/1986

24Cass. civ. n. 5910/1981

25Cass. civ. n. 5844/1981

26Cass. civ. n. 2977/1978

27Cass. civ. n. 5261/1977