Articolo 175 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Direzione del procedimento

Dispositivo

Note

(1) Ai sensi dell'art. 80 disp. att., il presidente del tribunale stabilisce per ogni anno giudiziario il calendario delle udienze: se il giudice istruttore fissa l'udienza in un giorno diverso da quelli calendatizzati, oppure in un giorno in cui abbia luogo una festività sopravvenuta, la causa viene spostata alla prima udienza utile successiva a quella erroneamente stabilita.

(2) L'art. 289 del c.p.c.stabilisce che, qualora i provvedimenti istruttori non contengano la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, essi possano essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.Se il provvedimento istruttorio è del tutto omesso, è l'ufficio a dover provvedere, senza alcun onere a carico delle parti.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 14365/2019

2Cass. civ. n. 14750/2015

3Cass. civ. n. 3189/2012

4Cass. civ. n. 2723/2010

5Cass. civ. n. 26773/2009

6Cass. civ. n. 12388/2000

7Cass. civ. n. 6118/1995

8Cass. civ. n. 6520/1991

9Cass. civ. n. 2197/1972