Articolo 178 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Controllo del collegio sulle ordinanze

Dispositivo

Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell'articolo [189], tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile [80 bis disp. att.] (1).

L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio (2).

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.

Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.

Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con il decreto del giudice istruttore che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta [112 bis disp. att.]. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi (3) (5).

*(omissis)* (4).

Note

(1) La causa si intende rimessa al collegio (art. 189 del c.p.c.) quando passa nella fase decisoria, sia davanti al giudice in composizione monocratica che collegiale, a seconda dei casi). Ciò avviene nei casi previsti dall'art. 187 del c.p.c., ossia quando il giudice istruttore ritiene la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di alcun mezzo istruttorio; quando deve essere decisa una questione di merito avente carattere preliminare; se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o altre pregiudiziali; infine, una volta terminata la fase istruttoria.E' bene precisare che, a prescindere da una specifica istanza delle parti circa la modifica di ordinanze revocabili del g.i., il collegio non ha alcun obbligo di attenersi ad esse.

(2) Comma così sostituito dalla l. 26.11.1990, n. 353, art. 15.Per le parti è possibile proporre reclamoimmediatoal collegio limitatamente ai casi in cui il giudice istruttore, chenon operi in funzione di giudice unico(ossia, quando non si tratti di tribunale in composizione monocratica), abbia emanato una ordinanza dichiarativa dell'estinzione del giudizio.Questo reclamo viene deciso dal collegio con sentenza, in caso di rigetto (si tratterà di una sentenza appellabile con i normali mezzi di impugnazione); o con ordinanza, se lo accoglie, e il giudizio quindi prosegue.Nei casi in cui il tribunale giudichi incomposizione monocratica, l'ordinanza estintiva emessa dal g.i. è assimilabile alla sentenza del tribunale in composizione collegiale e quindipuò essere impugnatacon appello.

(3) Periodo aggiunto con l. 26.11.1990, n. 353, in vigore dal 30.4.1995, art. 15.

(4) I commi 6, 7 e 8 sono stati soppressi con l. 26 novembre 1990, n. 353. Essi recitavano: " I commi: “Scaduti i termini previsti dal comma precedente, il collegio, entro i quindici giorni successivi, provvede in camera di consiglio con ordinanza, alla quale si applicano le disposizioni dell'articolo 279 quarto comma, e dell'articolo 280. Il provvedimento del collegio è limitato all'ammissibilità e alla rilevanza del mezzo di prova, e pertanto le parti non possono sottoporgli conclusioni di merito, né totali né parziali. Tuttavia il collegio, su richiesta di parte o d'ufficio, può limitarsi a rimettere con l'ordinanza le parti al giudice istruttore per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190. L'esecuzione dell'ordinanza è sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d'urgenza, l'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo".

(5) Il comma 5 è stato modificato dall'art. 3, comma 2, lettera l) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 23997/2019

Il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi; ne consegue che può essere richiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c. ove si contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2, c.p.c.; nel caso in cui, invece, l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 354, comma 2, c.p.c. -, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/06/2017).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 23997 del 26 settembre 2019)

2Cass. civ. n. 9930/2019

Avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo è ammesso il reclamo al collegio, se emessa dal giudice istruttore, e l'appello, se pronunciata dal collegio; in nessun caso tale provvedimento è soggetto a ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile. (Fattispecie relativa a provvedimento di rinuncia all'opposizione allo stato passivo fallimentare accettata dal fallimento ed esitata in ordinanza di estinzione del processo con compensazione delle spese).(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 9930 del 9 aprile 2019)

3Cass. civ. n. 30161/2018

Le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva rigettato l'appello avverso la decisione del tribunale contenente la declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale ammessa ed espletata nella precedente fase istruttoria).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 30161 del 22 novembre 2018)

4Cass. civ. n. 27415/2018

In tema di giudizi introdotti in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995 e, quindi, non assoggettati al regime introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la mancata proposizione del reclamo ex art. 178 c.p.c. avverso l'ordinanza che respinge l'istanza di ammissione di una prova non impedisce il successivo controllo del Collegio sull'ordinanza stessa, purché la parte interessata abbia riproposto la questione in sede di precisazione delle conclusioni, restando, in caso contrario, la cennata questione preclusa anche in sede di impugnazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/05/2013).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27415 del 29 ottobre 2018)

5Cass. civ. n. 7472/2017

Nell'ipotesi di rimessione della causa al collegio, le parti possono sottoporre a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 178, comma 1, c.p.c., tutte le questioni già definite dal giudice istruttore con ordinanza revocabile, senza bisogno di proporre specifica impugnazione, purché sia stata chiesta, in sede di precisazione delle conclusioni, la revoca della menzionata ordinanza. In caso contrario, resta precluso al collegio (ed anche al giudice unico, ove la controversia debba essere decisa dal tribunale in composizione monocratica) qualsivoglia scrutinio al riguardo, con la conseguente impossibilità di sollevare la suddetta questione in sede di impugnazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7472 del 23 marzo 2017)

6Cass. civ. n. 16993/2007

La mancata proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 178 c.p.c., avverso un'ordinanza istruttoria concernente l'ammissione o l'espletamento delle prove non impedisce alla parte interessata di dolersene davanti al collegio quando questo sia investito di tutta la causa ai sensi del successivo art. 189, sempre che, in sede di conclusioni definitive, abbia richiesto la revoca di detta ordinanza, restando in caso contrario preclusa al collegio la decisione in ordine all'ammissibilità della prova, con l'ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche essere proposta in sede di impugnazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16993 del 1 agosto 2007)

7Cass. civ. n. 6618/1983

Al fine del decorso del termine perentorio di dieci giorni per proporre reclamo al collegio, avverso l'ordinanza del giudice istruttore dichiarativa dell'estinzione del processo e pronunciata fuori udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 e 308 c.p.c., la comunicazione dell'ordinanza medesima può trovare equipollente in altri atti o fatti giuridici che siano idonei ad assicurare una conoscenza effettiva e piena del relativo provvedimento, analoga a quella che si produce con detta comunicazione, e non anche, pertanto, in mere situazioni di fatto sufficienti ad evidenziare solo una possibilità di conoscenza (nella specie, consultazione da parte del reclamante del fascicolo d'ufficio).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6618 del 9 novembre 1983)