Articolo 184 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Rimessione in termini

Dispositivo

[La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.

Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.]