Articolo 184 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Rimessione in termini
Dispositivo
[La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.
Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.]