Articolo 193 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Giuramento del consulente
Dispositivo
All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità [19 disp. att.] (1).
In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo [195], terzo comma (2).
Note
(1) Il giuramento può essere prestato anche in un momento successivo al conferimento dell'incarico, prima del deposito della relazione peritale.Il rifiuto di prestare giuramento da parte del consulente iscritto negli appositi albi speciali è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro trenta a cinquecentosedici (art. 366 del c.p., secondo comma).
(2) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:- (con l'art. 35, comma 2) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023";- (con l'art. 35, comma 3) che "Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data".
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 17339/2017
Il riparto di attività tra più consulenti operanti in collegio, in ragione della loro specializzazione, costituisce un “modus operandi” facoltativo che non inficia il necessario principio di collegialità, ben potendo le conclusioni essere assunte dal collegio unitariamente e collettivamente, anche in caso di rinuncia all’incarico da parte di uno dei consulenti avente una competenza professionale distinta da quella degli altri, purché i risultati della sua attività e di quella di ciascuno siano partecipati agli altri e da questi valutati, sicché collegialmente si formino le conclusioni da sottoporre al giudice.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17339 del 13 luglio 2017)
2Cass. civ. n. 14906/2011
La mancata prestazione del giuramento da parte del consulente tecnico costituisce una mera irregolarità formale, inidonea a determinare l'invalidità del verbale e del relativo conferimento dell'incarico, ostandovi il principio di tassatività delle nullità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14906 del 6 luglio 2011)
3Cass. civ. n. 10386/1996
La mancata apposizione, da parte del consulente tecnico d'ufficio, della propria firma nel verbale dell'udienza nella quale lo stesso presta giuramento costituisce una mera irregolarità, non suscettibile di incidere sulla validità dell'attività processuale cui il detto verbale si riferisce e che ha la funzione di documentare, né, tantomeno, su quella degli atti successivi.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 10386 del 23 novembre 1996)
4Cass. civ. n. 3907/1975
Non importano nullità della consulenza tecnica né la prestazione del giuramento, da parte del consulente, all'atto del deposito della relazione, anziché a quello del conferimento dell'incarico, né il deposito della consulenza stessa oltre il termine fissato dal giudice.(Cassazione civile, sentenza n. 3907 del 29 novembre 1975)