Articolo 195 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Processo verbale e relazione

Dispositivo

Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta (1).

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo [193]. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse (2) (3) (4).

Note

(1) Sebbene si comprenda come il legislatore abbia inteso privilegiare il principio dell'oralità anche nell'ambito della consulenza tecnica, lo svolgimento delle indagini direttamente alla presenza del giudice istruttore, con redazione da parte del cancelliere del relativo processo verbale, costituisce una ipotesi del tutto residuale nella prassi.La riforma del 2009 ha preso atto di tale consuetudine disciplinando in maniera più dettagliata il deposito della relazione peritale scritta (si sottolinea che questo documento, a differenza del verbale d'udienza, non è un atto pubblico e non fa pertanto pubblica fede).Viene stabilito un doppio termine: il primo è quello entro cui il c.t.u. deve depositare la relazione in cancelleria; il secondo è, invece, quello entro il quale le parti possono depositare le rispettive osservazioni alle risultanze peritali.In ogni caso le parti possono presentare le proprie osservazioni nel corso dell'intera indagine: secondo la giurisprudenza, il mancato inserimento nella relazione delle osservazioni delle parti non comporta la nullità della consulenza, essendo sufficiente che il c.t.u. ne abbia tenuto conto nella redazione del proprio atto.

(2) Il termine per il deposito della relazione è ritenutoordinatorio: il deposito oltre tale termine non comporta la nullità della consulenza, ma può, al più, giustificare una legittima richiesta di sostituzione del c.t.u., al quale è possibile anche chiedere il risarcimento del danno (oltre alla responsabilità penale che possa eventualmente essere riscontrata).

(3) Comma così sostituito dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, con decorrenza dal 4 luglio 2009.Il comma previgente recitava: "La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa".

(4) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 3, comma 2, lettera r) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 19372/2021

Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 20/03/2019).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19372 del 7 luglio 2021)

2Cass. civ. n. 20829/2018

I rilievi delle parti alla consulenza tecnica di ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico giuridico, che possono essere svolte nella comparsa conclusionale, sempre che non introducano in giudizio nuovi fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, e purché il breve termine a disposizione per la memoria di replica, comparato con il tema delle osservazioni, non si traduca, con valutazione da effettuarsi caso per caso, in un'effettiva lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, spettando al giudice sindacare la lealtà e correttezza di una siffatta condotta della parte alla stregua della serietà dei motivi che l'abbiano determinata. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva considerato le doglianze mosse alla CTU, per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, "altre e diverse" da quelle già costituenti oggetto di giudizio, e pertanto nuove, con conseguente decadenza della parte dalla facoltà di prospettarle).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20829 del 21 agosto 2018)

3Cass. civ. n. 18522/2018

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, poiché lo svolgimento delle relative operazioni inerisce ad attività processuale, il giudice non può fissare i termini di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c. in modo che ricadano durante il periodo di sospensione feriale, se il processo è soggetto alla detta sospensione e salva rinuncia delle parti ad avvalersi di essa, non potendo operare, peraltro, la proroga automatica degli stessi termini, in modo da rispettare la sospensione, in quanto non prevista l'integrazione di un atto compiuto dal giudice e con il quale abbia disconosciuto l'efficacia della sospensione feriale. L'atto adottato in violazione della sospensione è affetto da nullità soltanto nel caso in cui l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa con riflessi sulla decisione di merito, che, nel caso di atto adottato in udienza, a pena di decadenza e conseguente sanatoria, deve essere eccepita in udienza dalla parte presente o che avrebbe dovuto esservi, atteso che quella sede rappresenta, ex art. 157, comma 2, c.p.c., la prima difesa possibile.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 18522 del 13 luglio 2018)

4Cass. civ. n. 5897/2011

In tema di consulenza tecnica di ufficio, nel regime precedente la modifica dell'art. 195 c.p.c. ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, nessuna norma del codice di rito impone al c.t.u. di fornire ai consulenti di parte una "bozza" della propria relazione, in quanto, al contrario, le parti possono legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente tecnico d'ufficio, atteso che il diritto di esse ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che è atto riservato al consulente d'ufficio, ma soltanto all'accertamento materiale dei dati da elaborare. Ne deriva che non è affetta da nullità - ma da mera irregolarità, che resta irrilevante ove non tradottasi in nocumento del diritto di difesa - la consulenza tecnica d'ufficio, qualora il consulente, pur disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento dell'incarico peritale, abbia omesso di mettere la sua relazione a disposizione delle parti per eventuali osservazioni scritte, da consegnargli prima del deposito della relazione stessa.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 5897 del 11 marzo 2011)

5Cass. civ. n. 3680/1999

Non dà luogo a nullità della consulenza tecnica l'omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l'intervento del giudice così come la mancata indicazione nella relazione delle operazioni compiute da consulenti nominati in un precedente grado di giudizio, delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti, non essendo comminata alcuna nullità per violazione dell'art. 195 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3680 del 14 aprile 1999)

6Cass. civ. n. 4637/1983

Non comporta nullità della consulenza tecnica l'espletamento della relazione in forma orale anziché scritta, in quanto l'art. 62 c.p.c. prevede espressamente tale relazione in udienza da parte del consulente tecnico in riferimento alle indagini a lui commesse.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4637 del 9 luglio 1983)

7Cass. civ. n. 853/1979

Il termine stabilito per il deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio è ordinatorio, e non perentorio, ed è inoltre discrezionalmente prorogabile dal giudice, onde il tardivo deposito di essa non ne determina la nullità.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 853 del 7 febbraio 1979)

8Cass. civ. n. 241/1978

Nessuna norma fa obbligo al consulente tecnico d'ufficio di depositare in cancelleria i campioni sui quali abbia portato il suo esame, essendo il deposito previsto per la sola relazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 241 del 19 gennaio 1978)

9Cass. civ. n. 490/1953

La mancata menzione, nella relazione del consulente tecnico d'ufficio della presenza dei consulenti di parte, nonché delle loro osservazioni e istanze, non importa la nullità, della relazione medesima, non essendo la nullità comminata dalla legge per l'inosservanza dei precetto di cui all'art. 195 del codice di procedura civile.(Cassazione civile, sentenza n. 490 del 28 febbraio 1953)

10Cass. civ. n. 1482/1951

Quando per lo smarrimento di una relazione di consulenza tecnica lo stesso consulente è invitato a depositare altro esemplare della relazione da lui redatta ed attesta con giuramento che l'esemplare è la perfetta copia dell'originale già versato in cancelleria e da questa smarrito, si ha la garanzia sufficiente dell'autenticità dell'elaborato peritale e nessun diritto delle parti viene ad essere leso o compromesso.(Cassazione civile, sentenza n. 1482 del 9 giugno 1951)