Articolo 198 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Esame contabile

Dispositivo

Note

(1) I documenti contabili o i registri possono essere già prodotti in causa o non prodotti: in questo secondo caso, l'esame del consulente deve essere volto a tentare la conciliazione delle parti, le quali debbono peraltro prestare il proprio consenso.Se la conciliazione riesce, si redige apposito processo verbale (art. 199 del c.p.c.). Diversamente, il consulente depositerà una relazione scritta con i risultati della sua indagine e le dichiarazioni di parte potranno essere valutate dal g.i. come argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.

(2) Secondo la giurisprudenza, qualora il consulente tenga conto, senza il consenso delle parti, di documenti o registri non prodotti in causa, si verifica una ipotesi di nullità relativa della consulenza (art. 157 del c.p.c.), sanabile laddove non sia fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 15620/2017

2Cass. civ. n. 8403/2016

3Cass. civ. n. 12921/2015

4Cass. civ. n. 24549/2010

5Cass. civ. n. 8659/1999

6Cass. civ. n. 517/1968