Articolo 228 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Confessione giudiziale

Dispositivo

Note

(1) La confessione può essere resa sia in sede giudiziale che stragiudiziale. La seconda ha la stessa efficacia probatoria della prima purché, fatta in forma orale o scritta, venga indirizzata alla parte o a chi la rappresenta. La confessione stragiudiziale resa da un terzo o contenuta in un testamento è liberamente apprezzata dal giudice (art. 2735 del c.c.).

(2) L'interrogatorio formale è il mezzo istruttorio previsto per provocare la confessione della parte cui è rivolto. Esso va pertanto distinto da quello non formale o libero: questo ha solo lo scopo di chiarire meglio alcuni aspetti dei fatti di causa e può essere esperito dal giudice d'ufficio nella prima udienza di trattazione, con facoltà di rinnovarlo - ordinando la comparizione personale delle parti - in qualunque stato e grado del processo (art. 117 del c.p.c.). Altra differenza con l'interrogatorio formale sta nel fatto che le domande vengano formulate dal giudice e non dalle parti.

Massime giurisprudenziali (18)

1Cass. civ. n. 38626/2021

2Cass. civ. n. 24468/2020

3Cass. civ. n. 11898/2020

4Cass. civ. n. 20255/2019

5Cass. civ. n. 5725/2019

6Cass. civ. n. 4509/2019

7Cass. civ. n. 2482/2019

8Cass. civ. n. 19327/2017

9Cass. civ. n. 6262/2017

10Cass. civ. n. 24539/2016

11Cass. civ. n. 8403/2014

12Cass. civ. n. 24754/2013

13Cass. civ. n. 23971/2013

14Cass. civ. n. 15464/2013

15Cass. civ. n. 21509/2011

16Cass. civ. n. 7523/2001

17Cass. civ. n. 7097/1992

18Cass. civ. n. 5390/1977