Articolo 232 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Mancata risposta

Dispositivo

Note

(1) La valutazione delle prove di cui all'articolo in commento si intende demandata sia al collegio, nel senso di tribunale in composizione collegiale, sia al giudice istruttore in funzione di giudice unico.

(2) La mancata comparizione o il rifiuto di adempiere non comportano un'automaticafictio confessoria: il giudice è, infatti, tenuto a valutare ogni altro elemento di prova per trarne il suo convincimento in ordine alla verità dei fatti dedotti nell'interrogatorio. La valutazione delle prove spetta esclusivamente al giudice di merito e non è soggetta al sindacato di legittimità.

(3) L'art. 548 del c.p.c.richiama espressamente il primo comma dell'art. 232 del c.p.c.in relazione all'efficacia probatoria della mancata dichiarazione del terzo in sede di pignoramento presso terzi.

(4) La parte può giustificare la propria assenza con ogni mezzo, senza bisogno di una formale istruttoria. Il giudice valuta discrezionalmente le motivazione dell'impedimento (ad esempio, stato di salute precario dell'interrogando, eccessiva distanza tra la sede giudiziaria e il luogo di residenza della parte, ...).

(5) Oppure, più semplicemente, il giudice istruttore può rinviare l'udienza.

Massime giurisprudenziali (22)

1Cass. civ. n. 10157/2018

2Cass. civ. n. 9436/2018

3Cass. civ. n. 19833/2014

4Cass. civ. n. 17719/2014

5Cass. civ. n. 7783/2010

6Cass. civ. n. 6181/2009

7Cass. civ. n. 10827/2008

8Cass. civ. n. 3258/2007

9Cass. civ. n. 22407/2006

10Cass. civ. n. 5240/2006

11Cass. civ. n. 15389/2005

12Cass. civ. n. 2864/2003

13Cass. civ. n. 13635/2001

14Cass. civ. n. 11233/1997

15Cass. civ. n. 5194/1997

16Cass. civ. n. 1648/1996

17Cass. civ. n. 5089/1993

18Cass. civ. n. 2690/1987

19Cass. civ. n. 454/1981

20Cass. civ. n. 222/1963

21Cass. civ. n. 3453/1962

22Cass. civ. n. 2249/1956