Articolo 237 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Risoluzione delle contestazioni

Dispositivo

Note

(1) Le contestazioni delle parti possono attenere, ad esempio, alla decisorietà del giuramento, alla possibilità di riferirlo, alla variazione della formula, all'eventuale revoca, ai fatti posti ad oggetto del giuramento.

(2) Si tratta di ordinanza istruttoria, revocabile secondo le regole ordinarie (ad esempio, se il giudice rilevi che i fatti dedotti nel giuramento non abbiano carattere decisorio, oppure quando egli si avveda che le modifiche apportate alla formula abbiano comportato variazioni sostanziali, violando il principio dispositivo).Nella medesima ordinanza che ammette il giuramento decisorio, il collegio o il giudice monocratico fissa altresì l'udienza di comparizione delle parti innanzi al g.i. per la sua assunzione ed anche il termine per la notifica del provvedimento alla parte invitata a giurare.

(3) La notificazione dell'ordinanza deve essere effettuata dalla parte deferente entro il termine fissato dal collegio o giudice monocratico; in mancanza, dal giudice istruttore.In giurisprudenza è discussa la natura ordinatoria o perentoria di tale termine. Una parte della giurisprudenza ritiene che l'omessa notifica comporti nullità del giuramento, sanabile però laddove la parte si presenti all'udienza stabilita per il giuramento e giuri regolarmente. Aderendo alla tesi della perentorietà, invece, l'omessa o intempestiva notificazione comporterebbe la decadenza automatica del deferente dal diritto di far assumere il giuramento.

(4) Se l'ordinanza di ammissione del giuramento viene pronunciata fuori udienza, essa va comunicata alle parti costituite mediante biglietto di cancelleria, ai sensi del secondo comma dell'art. 176.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 22805/2014

2Cass. civ. n. 20777/2012

3Cass. civ. n. 6182/1990

4Cass. civ. n. 5622/1990

5Cass. civ. n. 6017/1987

6Cass. civ. n. 90/1980