Articolo 243 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Rinvio alle norme sul giuramento decisorio

Dispositivo

Note

(1) La norma sancisce l'equiparazione di effetti tra il giuramento decisorio e quelli suppletorio ed estimatorio: il rinvio è, in particolare, agli artt.238 e239, rispettivamente relativi agli effetti della prestazione e della mancata prestazione, ma anche in generale a tutte le norme riguardanti il giuramento decisorio, nei limiti della compatibilità.Una corrente minoritaria rivendica l'autonomia dell'efficacia probatoria del giuramento suppletorio, ritenendo che la sua mancata prestazione sia liberamente valutabile dal giudice, con possibilità di acquisire contro le risultanze dello stesso nuovi strumenti probatori.Dal punto di vista penalistico, i giuramenti deferibili d'ufficio si differenziano da quello decisorio perché il colpevole di falso giuramento non è punibile se abbia ritrattato il falso prima che sulla domanda giudiziale sia stata pronunciata una sentenza, anche non definitiva (art. 371 del c.p.).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 19270/2006

2Cass. civ. n. 5251/1986

3Cass. civ. n. 928/1946