Articolo 268 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Termine per l'intervento

Dispositivo

Note

(1) Articolo così sostituito con l. 26 novembre 1990, n. 363.Nel testo previgente, il momento preclusivo dell'intervento coincideva, invece, con la rimessione della causa al collegio.

(2) Il terzo che interviene in un processo in corso deveaccettarlo nello stato in cui si trova: egli si trova nella stessa posizione processuale delle originarie parti in causa, per cui incorre nelle medesime preclusioni che paralizzano l'attività di queste ultime. Se così non fosse, verrebbero violati due fondamentali principi del processo, quello del contraddittorio e quello della speditezza o celerità del giudizio.Il terzo interventore, quindi, potrà spiegare autonome domande solo entro il termine di costituzione del convenuto, e proporre le proprie istanze istruttorie entro i limiti temporali previsti dall'art. 183 del c.p.c.. L'intervento che avvenga oltre tali limiti si trasforma, di fatto, in un semplice intervento adesivo dipendente.Alcune recenti pronunce giurisprudenziali, tuttavia, hanno sostenuto che chi interviene in un processo già pendente avrebbe sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle parti, non potendo però far riaprire la fase istruttoria se essa si sia già conclusa.

(3) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 19422/2020

2Cass. civ. n. 31939/2019

3Cass. civ. n. 24529/2018

4Cass. civ. n. 18564/2011

5Cass. civ. n. 3186/2006

6Cass. civ. n. 3907/1986

7Cass. civ. n. 2173/1965

8Cass. civ. n. 128/1964

9Cass. civ. n. 1776/1953

10Cass. civ. n. 2257/1949