Articolo 281 ter Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Poteri istruttori del giudice

Dispositivo

Note

(1) Il potere del giudice (mutuato da quello che era concesso al pretore nel processo ordinario di cognizione) è limitato alla sola prova testimoniale con esclusione degli altri mezzi di prova.

(2) Anche in questo caso valgono i limiti di ammissibilità della prova testimoniale previsti dagli artt.2721 ss. c.c. e dell'art. 246 del c.p.c..Nonostante sia il giudice a formulare i capitoli di prova, l'onere dell'intimazione dei testi spetta comunque alla parte interessata.Quanto al termine per l'esercizio del potere istruttorio del giudice, una parte della giurisprudenza, avallata dalla Corte costituzionale, ritiene che il potere sia precluso quando siano già maturate le preclusioni istruttorie a carico delle parti; secondo una diversa tesi, invece, il giudice potrebbe esercitare il potere anche dopo il passaggio in decisione della causa.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 18324/2015

2Cass. civ. n. 707/2004