Articolo 281 ter Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Poteri istruttori del giudice
Dispositivo
Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale (1) formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità (2).
Note
(1) Il potere del giudice (mutuato da quello che era concesso al pretore nel processo ordinario di cognizione) è limitato alla sola prova testimoniale con esclusione degli altri mezzi di prova.
(2) Anche in questo caso valgono i limiti di ammissibilità della prova testimoniale previsti dagli artt.2721 ss. c.c. e dell'art. 246 del c.p.c..Nonostante sia il giudice a formulare i capitoli di prova, l'onere dell'intimazione dei testi spetta comunque alla parte interessata.Quanto al termine per l'esercizio del potere istruttorio del giudice, una parte della giurisprudenza, avallata dalla Corte costituzionale, ritiene che il potere sia precluso quando siano già maturate le preclusioni istruttorie a carico delle parti; secondo una diversa tesi, invece, il giudice potrebbe esercitare il potere anche dopo il passaggio in decisione della causa.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 18324/2015
Il potere officioso del giudice di disporre l'assunzione del teste di riferimento ai sensi dell'art. 257, comma 1, c.p.c., comportando una deroga al potere di deduzione probatoria della parte, può essere esercitato soltanto ove la conoscenza del fatto da parte del terzo si sia palesata nel corso di una testimonianza e non anche quando la stessa emergeva già dalle allegazioni di una delle parti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18324 del 18 settembre 2015)
2Cass. civ. n. 707/2004
In materia di procedimento civile avanti al giudice di pace (in forza dell'art. 311 c.p.c. disciplinato, per quanto non espressamente previsto, dalle norme relative al procedimento avanti al Tribunale, in quanto applicabili), ben può tale giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 311, 281 bis, 270 e 107 c.p.c., ordinare la chiamata in causa del terzo ex art. 107 c.p.c. «in ogni momento» del giudizio di primo grado, senza limiti di tempo, e quindi anche dopo l'esaurimento dell'istruttoria orale, non essendo al riguardo vincolato dalle preclusioni in cui siano eventualmente incorse le parti originarie per effetto dell'art. 320 c.p.c., giacchè, attese le finalità pubblicistiche che presiedono alla chiamata del terzo iussu iudicis la deroga al regime delle ordinarie preclusioni nascente dal combinato disposto di cui agli artt. 270 e 184 bis c.p.c. non può non trovare applicazione anche nel procedimento in questione, atteso che l'economia dei giudizi e l'uniformità dei giudicati sono valori che devono prevalere sulle pure apprezzabili esigenze di snellezza e celerità a tale procedimento impresse dalla riforma del 1990, come si desume dalla circostanza che proprio con il mantenere in tale occasione immutata la disciplina dell'istituto in questione il legislatore ha dimostrato di considerare le suindicate finalità pubblicistiche come meritevoli di maggiore tutela.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 707 del 19 gennaio 2004)