Articolo 289 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Integrazione dei provvedimenti istruttori

Dispositivo

Note

(1) Articolo così modificato dalla l. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) Il nostro diritto processuale prevede che il giudice, quando adotta i provvedimenti istruttori, debba sempre indicare i termini di prosecuzione o entro i quali le parti devono compiere atti d'impulso, nonché fissare l'udienza successiva. Qualora non lo faccia, la correzione può essere disposta d'ufficio dal giudice istruttore o dal presidente del tribunale, oppure provocata dalla parte con ricorso.Se l'atto non viene integrato entro il termine indicato nella norma (sei mesi), il giudizio si estingue ai sensi dell'art. 307 del c.p.c..

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 24546/2019

2Cass. civ. n. 26285/2019

3Cass. civ. n. 12170/2016

4Cass. civ. n. 5060/2014

5Cass. civ. n. 10862/2012

6Cass. civ. n. 22503/2011

7Cass. civ. n. 4137/1983

8Cass. civ. n. 2531/1977

9Cass. civ. n. 2286/1951

10Cass. civ. n. 2375/1949

11Cass. civ. n. 1604/1949