Articolo 293 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Costituzione del contumace
Dispositivo
La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione (1) (4).
La costituzione avviene mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti (4).
In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte [214] c.p.c. ss.] (2) (3).
Note
(1) Con l. 263/2005 il primo comma è stato modificato sostituendo il riferimento all'udienza in cui la causa era rimessa al collegio con l'espressione "udienza di precisazione delle conclusioni". Si tratta di un chiarimento reso necessario dall'introduzione del giudice unico in fase decisionale, che ha indotto il legislatore ad eliminare il richiamo al "collegio" per riferirsi genericamente al momento in cui la causa viene rimessa alla competente autorità giudicante.
(2) Al contumace sono, al contrario, precluse tutte le attività che ritarderebbero la rimessione della decisione della causa al collegio (ad esempio, non può proporre domande riconvenzionali).
(3) Se la parte contumace si costituisce in appello, può disconoscere le scritture prodotte contro di essa in primo grado, ma dovrà farlo nel rispetto del termine previsto per l'impugnazione.
(4) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 3, comma 2, lettera oo) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Massime giurisprudenziali (15)
1Cass. civ. n. 13145/2021
La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione: l'appellante può compiere il disconoscimento con l'atto di impugnazione, primo atto successivo alla sentenza che menziona la scrittura. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/12/2018).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 13145 del 14 maggio 2021)
2Cass. civ. n. 7020/2020
In tema di processo civile, l'art. 293, comma 2, c.p.c., nel prevedere che il contumace possa costituirsi anche mediante "comparizione all'udienza", non si riferisce alla comparizione personale del medesimo contumace, ma a quella del suo difensore munito di valida procura; né, con riferimento al giudizio di secondo grado, la costituzione della parte appellata nel solo subprocedimento relativo ai provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza può valere per la fase di merito. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/10/2017).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 7020 del 11 marzo 2020)
3Cass. civ. n. 16800/2018
Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene; ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 16800 del 26 giugno 2018)
4Cass. civ. n. 23669/2017
Il convenuto contro il quale l'attore, in sede di costituzione in giudizio, abbia prodotto una scrittura privata, non è onerato di disconoscerla nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, alla stessa stregua delle eccezioni non rilevabili d’ufficio, essendo sufficiente che il disconoscimento venga effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 23669 del 10 ottobre 2017)
5Cass. civ. n. 22035/2014
Il principio sancito dall'art. 11 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per il quale il difetto di giurisdizione del giudice italiano è rilevabile d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, fino alla costituzione del convenuto, implica che il convenuto contumace può eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito dall'attore anche nel corso del giudizio, purché ciò faccia nella prima difesa e sempre che sulla questione di giurisdizione non si sia formato il giudicato.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 22035 del 17 ottobre 2014)
6Cass. civ. n. 833/2007
In tema di impugnazioni, al contumace è riconosciuta la facoltà di interporre gravame avverso la sentenza (che lo abbia visto soccombente) dopo la scadenza del termine annuale dalla sua pubblicazione, a condizione che egli fornisca tanto la prova della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.), quanto quella della non conoscenza del processo a causa di detta nullità. L'onere di provare il presupposto soggettivo grava sul contumace, nel senso che egli è tenuto a fornire la prova di circostanze di fatto positive, dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere data anche mediante presunzioni, senza che però possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l'inversione dell'onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall'impugnazione).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 833 del 16 gennaio 2007)
7Cass. civ. n. 16265/2003
La parte rimasta contumace deve accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi; da ciò deriva l'onere per il convenuto di effettuare tutte le contestazioni relative ai fatti costitutivi del diritto vantato dall'attore nel momento della sua costituzione.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 16265 del 29 ottobre 2003)
8Cass. civ. n. 1720/2001
La costituzione in giudizio dell'appellato contumace, con la conseguente facoltà di compiere tutte le attività processuali che non siano precluse in relazione allo stato in cui si trova il processo, può validamente avvenire fino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio, anche al giudizio di appello applicandosi il disposto dell'art. 293, comma primo, c.p.c.; ma la purgazione della contumacia che ne deriva non spiega l'effetto di rendere possibile la proposizione di un appello incidentale, dal quale la parte sia già decaduta. (Nella specie, i giudizi di merito avevano negato l'ammissibilità dell'appello incidentale che la parte, costituendosi, aveva proposto contro la decisione di primo grado, nel frattempo riformata con sentenza non definitiva; la S.C. ha rigettato sul punto il ricorso, enunciando il principio di cui innanzi).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1720 del 7 febbraio 2001)
9Cass. civ. n. 2965/1999
La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere con l'atto di appello la scrittura privata contro di lui prodotta nella precedente fase di giudizio ed utilizzata dalla sentenza impugnata ai fini della decisione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2965 del 29 marzo 1999)
10Cass. civ. n. 3363/1998
La costituzione del convenuto in cancelleria, qualora non avvenga con il rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, può legittimamente aver luogo in qualsiasi momento del procedimento fino a quando la causa non sia rimessa al collegio, come si desume dal combinato disposto degli artt. 166, 293 c.p.c., con conseguente preclusione alla costituzione del contumace in un momento successivo, attese le inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria. È, pertanto, da escludersi che il giudice possa consentire al contumace una costituzione successiva all'udienza di rimessione (qualunque sia la ragione che ne abbia impedito la tempestiva costituzione, e senza che possa attribuirsi rilevanza neppure all'eventuale consenso prestato dalla controparte alla costituzione tardiva), non spiegando, all'uopo, alcuna influenza la circostanza che, nel corso dell'istruttoria, sia mancata una formale dichiarazione di contumacia (attesane la natura di mero accertamento della situazione processuale della parte non costituita o irregolarmente costituita).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3363 del 1 aprile 1998)
11Cass. civ. n. 3269/1995
Il potere del giudice istruttore di revoca delle ordinanze, anche se discrezionalmente esercitabile, trova comunque ostacolo nel divieto di riaprire termini già esauriti, né può essere esercitato al fine di cancellare preclusioni già verificatesi. Deve, pertanto, ritenersi vietata la revoca dell'ordinanza di rimessione della causa per la discussione disposta al fine di permettere al contumace di costituirsi; né in ogni caso può essere consentita la costituzione tardiva del medesimo all'udienza di discussione, per l'inderogabile esigenza di evitare l'indefinito protrarsi delle liti e di coordinare l'attività difensiva delle parti con l'esercizio della funzione decisoria.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3269 del 22 marzo 1995)
12Cass. civ. n. 5648/1994
La preclusione posta dall'art. 293 c.p.c., alla costituzione del contumace in un momento successivo all'udienza di rimessione della causa al collegio risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria, sicché neanche al giudice è conferito il potere di riaprire il contraddittorio consentendo al contumace di costituirsi dopo detta udienza, salvo che la causa ritorni per qualsiasi ragione alla fase istruttoria, essendo in tal caso ammissibile la costituzione del contumace davanti al giudice istruttore, sia pure con i poteri e le limitazioni relativi alla fase processuale in cui egli abbia deciso di attivarsi nel processo. Ne consegue che nel caso di definizione parziale della controversia, con rimessione al giudice istruttore per il prosieguo dell'attività istruttoria, il contumace che si costituisce dopo la sentenza e la contestuale ordinanza del collegio, dovendo accettare la causa nello stato in cui si trova, non può più proporre domande ed eccezioni inerenti alla situazione decisa (la cui nuova discussione attiene al successivo grado del giudizio) avendo la possibilità di rendersi parte attiva del processo limitatamente alla parte delle domande non ancora decise.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5648 del 10 giugno 1994)
13Cass. civ. n. 9158/1992
Il contumace, essendo ammesso in ogni tempo a sollevare tutte le difese e le eccezioni di rito e di merito che la legge non limiti, quanto all'esercizio delle facoltà di proporle, alla prima udienza, può eccepire anche quando si costituisca tardivamente, purché prima di ogni altra sua difesa, l'estinzione del processo, senza che sia all'uopo necessario un provvedimento di sua rimessione in termine.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9158 del 1 agosto 1992)
14Cass. civ. n. 8512/1991
La preclusione posta dall'art. 293 c.p.c. alla costituzione del contumace, in un momento successivo all'udienza di rimessione della causa al collegio, non viene meno per effetto del consenso della controparte alla costituzione tardiva, atteso che la norma tutela anche esigenze di speditezza del giudizio, le quali hanno carattere pubblicistico e non possono quindi essere derogate da un contrario intendimento delle parti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8512 del 2 agosto 1991)
15Cass. civ. n. 3271/1986
Con riguardo alla costituzione in giudizio, in mancanza di prova contraria, da fornirsi dall'interessato, si presume la regolarità degli atti depositati in cancelleria, dalla parte che si costituisce, ovvero direttamente in udienza, allorché il cancelliere, cui la legge affida il compito di controllare la regolarità degli atti medesimi, li abbia ricevuti senza formulare osservazioni al riguardo. Pertanto, nel caso di convenuto rimasto contumace che si costituisca mediante comparizione all'udienza (ex art. 293 c.p.c.), si presume il regolare deposito della relativa procura alle liti anche perché il giudice, cui spetta la direzione dell'udienza, non può ammettere al contraddittorio, come rappresentante di una delle parti, un procuratore legale che non esibisca il titolo che a ciò lo legittima.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3271 del 17 maggio 1986)