Articolo 293 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Costituzione del contumace

Dispositivo

Note

(1) Con l. 263/2005 il primo comma è stato modificato sostituendo il riferimento all'udienza in cui la causa era rimessa al collegio con l'espressione "udienza di precisazione delle conclusioni". Si tratta di un chiarimento reso necessario dall'introduzione del giudice unico in fase decisionale, che ha indotto il legislatore ad eliminare il richiamo al "collegio" per riferirsi genericamente al momento in cui la causa viene rimessa alla competente autorità giudicante.

(2) Al contumace sono, al contrario, precluse tutte le attività che ritarderebbero la rimessione della decisione della causa al collegio (ad esempio, non può proporre domande riconvenzionali).

(3) Se la parte contumace si costituisce in appello, può disconoscere le scritture prodotte contro di essa in primo grado, ma dovrà farlo nel rispetto del termine previsto per l'impugnazione.

(4) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 3, comma 2, lettera oo) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (15)

1Cass. civ. n. 13145/2021

2Cass. civ. n. 7020/2020

3Cass. civ. n. 16800/2018

4Cass. civ. n. 23669/2017

5Cass. civ. n. 22035/2014

6Cass. civ. n. 833/2007

7Cass. civ. n. 16265/2003

8Cass. civ. n. 1720/2001

9Cass. civ. n. 2965/1999

10Cass. civ. n. 3363/1998

11Cass. civ. n. 3269/1995

12Cass. civ. n. 5648/1994

13Cass. civ. n. 9158/1992

14Cass. civ. n. 8512/1991

15Cass. civ. n. 3271/1986