Articolo 296 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Sospensione su istanza delle parti

Dispositivo

Note

(1) La sospensione viene normalmente chiesta dalle parti quando queste ritengano di essere vicine alla conclusione di un accordo. Proprio per questo, affinché il giudice possa concedere la sospensione, è necessaria l'istanza dituttele parti. Il giudice istruttore ha facoltà di accordare la sospensione con ordinanza (revocabile) se la valuti utile od opportuna.

(2) Termine così sostituito con l. 18 giugno 2009 n. 69 (in precedenza i mesi erano quattro).La norma indica il termine massimo, quindi sono possibili sospensioni più brevi.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 2295/1981

2Cass. civ. n. 3139/1979

3Cass. civ. n. 3399/1962

4Cass. civ. n. 1932/1956