Articolo 309 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Mancata comparizione all'udienza

Dispositivo

Note

(1) Il legislatore è intervenuto due volte sulla norma in commento e sul richiamatoart. 181 del c.p.c.a breve distanza di tempo, prima individuando le conseguenze della mancata comparizione delle parti alla prima udienza o a quelle successive di breve tempo nella immediata cancellazione della causa dal ruolo (l. 26 novembre 1990, n. 353); successivamente, con la legge di conversione n. 534/1995, ha ripristinato il sistema previgente prevedendo che alla mancata comparizione delle parti segua la fissazione di una nuova udienza. Solo se le parti non fossero comparse anche in questa sede, il giudice avrebbe potuto disporre la cancellazione della causa dal ruolo.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 16358/2015

2Cass. civ. n. 5238/2011

3Cass. civ. n. 27129/2009

4Cass. civ. n. 5643/2009

5Cass. civ. n. 21920/2006

6Cass. civ. n. 10796/2003

7Cass. civ. n. 858/2000

8Cass. civ. n. 5839/1993

9Cass. civ. n. 11271/1990

10Cass. civ. n. 5763/1983

11Cass. civ. n. 5918/1980

12Cass. civ. n. 4345/1980

13Cass. civ. n. 1322/1961