Articolo 313 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Querela di falso

Dispositivo

Note

(1) Articolo così sostituito con l. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) Le parole tra parentesi quadra sono state soppresse con d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(3) La legge 21 novembre 1991, n. 374 ha sostituito il termine "conciliatore" con quello di "giudice di pace".

(4) Poiché è prevista una riserva di competenza del tribunale in ordine alla falsità del documento impugnato, il giudice di pace èobbligato a sospendereil processo e lo fa con ordinanza.La necessità della sospensione non preclude al giudice di pace una valutazione preliminare circa la rilevanza del documento impugnato ai fini della decisione della causa; deve inoltre sussistere l'intenzione di avvalersi del documento da parte di colui che sia stato destinatario dell'interpelloexart. 222 del c.p.c..

(5) Nella stessa ordinanza con cui dispone la sospensione, il giudice di pace assegna il termine perentorio per lariassunzionedella causa innanzi al tribunale.Una volta che il tribunale abbia deciso sulla querela, la parte interessata alla prosecuzione del giudizio ha l'onere di riassumere la causa innanzi al giudice di pace nel termine perentorio di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

(6) Se siano state proposte al giudice di pace più domande (diverse dalla querela di falso), questi può disporre la continuazione della causa innanzi a sé limitatamente a quelle in ordine alle quali il documento impugnato non ha alcuna rilevanza probatoria: si avrà, quindi, unasospensione parziale.Non potrà, invece, decidere sulle questioni che possono essere risolte solo sulla base del documento impugnato.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 196/2014

2Cass. civ. n. 4231/2007

3Cass. civ. n. 21062/2006

4Cass. civ. n. 5040/2005

5Cass. civ. n. 3848/1979

6Cass. civ. n. 1092/1947

7Cass. civ. n. 955/1946