Articolo 348 bis Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello

Dispositivo

Note

(1) Il Decreto Sviluppo 2012 ha introdotto una novità legislativa molto rilevante, nell'ottica di ridurre il carico di lavoro delle Corti d'appello. E' stata inserita una sorta diudienza filtro, in cui il giudice è tenuto a prognosticare la ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello e, in caso negativo, a dichiararlo inammissibile con ordinanza non reclamabile.

(2) Articolo aggiunto con D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in l. 11 agosto 2012, n. 143.

(3) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia") come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 14622/2017

2Cass. civ. n. 12440/2017

3Cass. civ. n. 14696/2016

4Cass. civ. n. 12293/2016

5Cass. civ. n. 13923/2015

6Cass. civ. n. 10723/2014

7Cass. civ. n. 8940/2014