Articolo 376 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Assegnazione dei ricorsi alle sezioni

Dispositivo

Il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice.

La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza.

All'udienza o all'adunanza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta con ordinanza soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio (1).

Note

(1) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non èstata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 5533/2017

In tema di giudizio di cassazione, l'assegnazione di una causa alle sezioni ordinarie in camera di consiglio non osta, in caso di rilevanza delle questioni da trattare, alla sua rimessione all'udienza pubblica, in applicazione analogica dell'art. 380 bis, comma 3, c.p.c., non potendo il collegio essere vincolato dalla valutazione sulla rilevanza della questione operata dal Presidente della sezione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 5533 del 6 marzo 2017)

2Cass. civ. n. 6152/2014

In tema di giudizio civile di cassazione, per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 75 e 81 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98, non è più obbligatoria la partecipazione del P.M. in tutte le udienze che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'art. 376, primo comma, cod. proc. civ., siano esse adunanze camerali od udienze pubbliche, salva la facoltà del P.M. di intervenirvi, ai sensi dell'art. 70, terzo comma, cod. proc. civ., ove ravvisi un pubblico interesse.(Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 6152 del 17 marzo 2014)

3Cass. civ. n. 9148/2013

Investita una sezione civile della Corte di cassazione dell'esame di un ricorso da devolvere, invece, alla sezione lavoro della stessa Corte, la necessità di dare applicazione al principio costituzionale sulla "durata ragionevole" del processo, unitamente alla constatazione dell'assoluta ininfluenza della circostanza sul piano delle regole processuali da osservare nel giudizio di legittimità, escludono la necessità di rimettere il ricorso al Primo Presidente della Suprema Corte.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9148 del 16 aprile 2013)

4Cass. civ. n. 4623/2012

Il ricorso per cassazione in tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, a seguito della legge 18 giugno 2009, n. 69, è affidato alla apposita sezione prevista dall'art. 376 cod. proc. civ., il cui presidente sceglierà se procedere ai sensi degli artt. 380-bis o 380 ter cod. proc. civ..(Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 4623 del 22 marzo 2012)

5Cass. civ. n. 359/2003

L'istanza di parte di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, formulata ai sensi dell'art. 376 c.p.c. e dell'art. 139 att. c.p.c., rappresenta un mero sollecito all'esercizio di poteri discrezionali, il quale non solo non è soggetto ad un obbligo di motivazione, ma neppure deve necessariamente manifestarsi in uno specifico esame e rigetto di detta istanza.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 359 del 14 gennaio 2003)

6Cass. civ. n. 3864/1979

L'assegnazione dei ricorsi alle sezioni della Corte di cassazione attribuita ai poteri del primo presidente dall'art. 376 c.p.c. non importa una questione di competenza, riguardando la distribuzione degli affari all'interno dello stesso organo giurisdizionale. Né tale assegnazione può fare sorgere alcuna questione inerente alla costituzione del collegio giudicante, dal momento che ciascuna sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3864 del 5 luglio 1979)