Articolo 376 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Assegnazione dei ricorsi alle sezioni

Dispositivo

Note

(1) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non èstata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 5533/2017

2Cass. civ. n. 6152/2014

3Cass. civ. n. 9148/2013

4Cass. civ. n. 4623/2012

5Cass. civ. n. 359/2003

6Cass. civ. n. 3864/1979