Articolo 380 bis Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati

Dispositivo

Note

(1) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

(2) Al comma 2, le parole "munito di una nuova procura speciale" sono state soppresse dall'art. 3, comma 4, lettera n) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (19)

1Cass. civ. n. 2720/2020

2Cass. civ. n. 31041/2019

3Cass. civ. n. 16913/2019

4Cass. civ. n. 7541/2019

5Cass. civ. n. 32068/2018

6Cass. civ. n. 30760/2018

7Cass. civ. n. 25948/2018

8Cass. civ. n. 8837/2018

9Cass. civ. n. 22462/2017

10Cass. civ. n. 6369/2017

11Cass. civ. n. 4906/2017

12Cass. civ. n. 22201/2014

13Cass. civ. n. 219/2013

14Cass. civ. n. 17603/2011

15Cass. civ. n. 1015/2011

16Cass. civ. n. 24140/2010

17Cass. civ. n. 7433/2009

18Cass. civ. n. 19514/2008

19Cass. civ. n. 4177/2008