Articolo 388 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito
Dispositivo
Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima (1). La trasmissione può avvenire anche in via telematica.
Note
(1) Lanotaa marginedell'originalegarantiscesia alle parti che ai terzila conoscenza del giudicato. Tale annotazionenonha caratterecostitutivo, ma è solo una delle tante prescrizioni del nostro ordinamento finalizzata a darepubblicitàalla cosa giudicata in senso formale [v.324].
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 4315/2020
In tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero - per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio - al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest'ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 per la revoca dell'ammissione. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 21/12/2017).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 4315 del 20 febbraio 2020)