Articolo 412 ter Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva
Dispositivo
La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative (1).
Note
(1) Il collegato lavoro ha lasciato inalterata la possibilità di rivolgersi all'arbitro nei casi e con le modalità previste dai contratti collettivi ai sensi della nuova formulazione dell'articolo in esame.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 11723/2014
Non è affetto da nullità l'atto, stipulato dal lavoratore con la società datrice di lavoro nelle forme della conciliazione in sede sindacale (anche in assenza di una già prospettatasi vertenza tra le parti), con cui il medesimo, in relazione alla prevista e prossima cessione, da parte della società datrice di lavoro, della sua azienda ad un'altra (specificata) società, rinunci al diritto, garantito dall'art. 2112 cod. civ., di passare alle dipendenze dell'impresa cessionaria, dato che il diritto oggetto della rinuncia in questione deve ritenersi determinato ed attuale, e ciò anche nel caso di passaggio dell'azienda da un privato ad una P.A.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 11723 del 26 maggio 2014)