Articolo 445 bis Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Accertamento tecnico preventivo obbligatorio
Dispositivo
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo [442], presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (1). Il giudice procede a norma dell'articolo [696], in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo [195].
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo, determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine previsto dal quarto periodo. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza. Il deposito della consulenza tecnica di ufficio è comunicato dalla cancelleria alle parti. Queste ultime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione (3) (4).
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile (2).
Note
(1) Tale norma è stata inserita dall'art. 38, I comma, num.1 lett.b, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111. Tali disposizioni trovano applicazione a partire dal 1 gennaio 2012.
(2) L'ultimo comma è stato aggiunto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.
(3) Il comma 4 è stato modificato dall'art. 3, comma 5, lettera l) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
(4) Il comma 4 è stato modificato (così come il comma 1) dall'art. 7, comma 1, lettera a) del D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148.Il D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stato ancora conferito l'incarico al consulente tecnico di ufficio".
Massime giurisprudenziali (14)
1Cass. civ. n. 36382/2021
L'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., espletato ai fini del conseguimento di una determinata prestazione, non può essere utilizzato, in caso di rigetto della domanda per insussistenza del relativo requisito sanitario, quale presupposto per l'ottenimento di una prestazione diversa, dal momento che l'indicazione, nel ricorso, della specifica prestazione invocata è essenziale sul piano dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non potendo ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato. (Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 02/07/2019).(Cassazione civile, Sez. VI-lav., ordinanza n. 36382 del 24 novembre 2021)
2Cass. civ. n. 14629/2021
L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza dell'interesse ad agire del soggetto carente del requisito anagrafico per fruire dell'assegno mensile di invalidità). (Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE LAMEZIA TERME, 17/04/2019).(Cassazione civile, Sez. VI-lav., ordinanza n. 14629 del 26 maggio 2021)
3Cass. civ. n. 2163/2021
In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., è improponibile il ricorso, di cui al comma 6 dello stesso articolo, presentato avverso il decreto di omologa dell'accertamento sanitario, che sia stato emesso dal giudice in assenza di contestazioni ai sensi del comma 5, non potendo essere equiparate al dissenso le semplici osservazioni alla relazione tecnica del c.t.u. formulate dal consulente di parte. (Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE VICENZA, 20/01/2015).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 2163 del 1 febbraio 2021)
4Cass. civ. n. 24134/2020
Qualora sia proposta una domanda volta a ottenere una delle prestazioni indicate dall'art. 445-bis, comma 1, c.p.c., senza che sia stato espletato l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, il giudice, davanti al quale sia tempestivamente sollevata l'eccezione di improcedibilità, è tenuto ad assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la sua presentazione, previsto dal comma 2 dello stesso art. 445-bis; è invece nulla, poiché determina un concreto impedimento all'accesso alla tutela giurisdizionale della parte istante, l'ordinanza con cui il giudice dichiari il ricorso immediatamente improcedibile, ed al giudice d'appello, in ossequio al principio di cui all'art. 162 c.p.c., si impone di rinnovare l'atto procedendo esso stesso all'assegnazione del termine, non potendo né limitarsi a una pronuncia di mero rito dichiarativa della nullità, né rimettere la causa al primo giudice. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/01/2014).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 24134 del 30 ottobre 2020)
5Cass. civ. n. 2587/2020
L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. (Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FOGGIA, 16/03/2017).(Cassazione civile, Sez. VI-lav., ordinanza n. 2587 del 5 febbraio 2020)
6Cass. civ. n. 30860/2019
La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perchè l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 30860 del 26 novembre 2019)
7Cass. civ. n. 29096/2019
In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice, nel qual caso - assumendo il provvedimento giudiziale, esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, natura decisoria e, quindi, di sentenza - è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa - altrimenti precluso per mancanza di rimedi endoprocedimentali - della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all'atto dell'emissione del decreto.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 29096 del 11 novembre 2019)
8Cass. civ. n. 27010/2018
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 27010 del 24 ottobre 2018)
9Cass. civ. n. 16685/2018
In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non è ricorribile ex art. 111 Cost. l'ordinanza che, in esito ad esame sommario, abbia dichiarato insussistenti le condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione assistenziale richiesta, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Nella specie, il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il ripristino dell'indennità di accompagnamento, revocata in revisione, era stato respinto senza procedere a consulenza, per difetto di allegazione e prova sull'aggravamento delle patologie ovvero sull'insorgenza di nuove malattie).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 16685 del 25 giugno 2018)
10Cass. civ. n. 14880/2018
In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel prosieguo del procedimento, nell'ambito del quale, al fine di impedire la ratifica dell'esito finale della consulenza, è previsto il rimedio della dichiarazione di dissenso cui fa seguito la proposizione del ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, c.p.c.(Cassazione civile, Sez. VI-lav., ordinanza n. 14880 del 7 giugno 2018)
11Cass. civ. n. 26758/2016
In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, benchè non impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., salvo che per il capo relativo alle spese, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione.(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 26758 del 22 dicembre 2016)
12Cass. civ. n. 8878/2015
Il decreto di omologazione del requisito sanitario ritenuto sussistente dal c.t.u. nell'accertamento tecnico preventivo, emesso dal giudice ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ., quinto comma, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poiché le conclusioni dell'accertamento divengono intangibili se non contestate dalle parti, nel termine fissato dal giudice ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, prima dell'emissione del decreto e ciò in ragione della necessità di contemperare le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garanzia della ragionevole durata del processo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'Inps avverso il decreto di omologazione dell'accertamento delle condizioni sanitarie, in quanto l'Istituto non aveva avanzato tempestive contestazioni, così da impedire l'emissione stessa del decreto di omologa).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 8878 del 4 maggio 2015)
13Cass. civ. n. 8533/2015
L'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, previsto dall'art. 445 bis cod. proc. civ. per la verifica dei requisiti sanitari che legittimano la pretesa previdenziale o assistenziale, diviene definitivo, in assenza di contestazioni, con il decreto di omologa e vincola, come tale, anche l'ente competente all'erogazione, il quale, ai sensi del quinto comma, deve limitarsi all'accertamento dei soli requisiti giuridico-economici della prestazione invocata. Ne consegue che, ove il consulente accerti la sussistenza delle condizioni per una delle prestazioni cui il ricorso è preordinato, l'Istituto ha senz'altro l'interesse, a norma dell'art. 100 cod. proc. civ., a contestarne le conclusioni.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 8533 del 27 aprile 2015)
14Cass. civ. n. 6085/2014
In materia di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ., il giudice, in mancanza di contestazioni e salvo non intenda rinnovare le operazioni o sostituire il consulente, deve omologare l'accertamento sulla sussistenza o meno delle condizioni sanitarie per l'accesso alla prestazione con decreto inoppugnabile e non modificabile, contro il quale non è proponibile neppure ricorso straordinario ex art.111 Cost., giacché le parti, ove intendano contestare le conclusioni del c.t.u., sono tenute a farlo, nel termine fissato dal giudice, anteriormente al decreto di omologa.–In tema di procedimento di cui all' art. 445 bis cod. proc. civ. per il conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali nelle materie ivi indicate, avverso il decreto di omologazione dell'accertamento del requisito sanitario operato dal c.t.u. è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo con riferimento ad esse, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile.(Cassazione civile, Sez. VI-lav., sentenza n. 6085 del 17 marzo 2014)