Articolo 473 bis Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Ambito di applicazione. Mutamento del rito

Dispositivo

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").

(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

(3) Ai sensi della presente norma le disposizioni che sono contenute nel nuovo Titolo IV bis d’ora in avanti saranno estese a tutti i procedimenti di natura contenziosa relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, salvo che sia diversamente stabilito e salvo le espresse esclusioni di seguito indicate.Sono anche esclusi dall’ambito applicativo del nuovo rito unificato a cognizione piena tutti procedimenti di giurisdizione volontaria, che continueranno ad essere retti dalle forme processuali camerali.

(4) Si evidenzia, infine, che la norma in esame non disciplina i procedimenti riguardante il risarcimento del danno endo-familiare.

(5) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 3, comma 6, lettera a)) la modifica dell'art. 473-bis, comma 1, rubrica e l'introduzione di tre nuovi commi dopo il secondo all'art. 473-bis. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".