Articolo 420 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Accertamento pregiudiziale sull'efficacia,

Dispositivo

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 18 del D.L.vo 2 febbraio 2006.

(2) La norma trova applicazione nelle ipotesi in cui la clausola contrattuale, da cui dipende la definizione della controversia, sia di contenuto oscuro e possa prestarsi a diverse e contrastanti letture interpretative, oppure sia sospettabile di nullità o inefficacia. Inoltre, il controllo sulle clausole può avvenire solo in primo grado con la conseguenza che la sentenza di accertamento pregiudiziale sull'interpretazione di un contratto collettivo, può essere impugnata solamente con l'immediato ricorso per cassazione risultante dal combinato disposto dell'art. 360 del c.p.c., III comma eart. 361 del c.p.c., I comma.

(3) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 3, comma 5, lettera f) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. civ. n. 29455/2020

2Cass. civ. n. 24946/2014

3Cass. civ. n. 14356/2014

4Cass. civ. n. 3304/2012

5Cass. civ. n. 3602/2011

6Cass. civ. n. 20238/2010

7Cass. civ. n. 20075/2010

8Cass. civ. n. 15322/2009

9Cass. civ. n. 18584/2008

10Cass. civ. n. 5050/2008

11Cass. civ. n. 3098/2008

12Cass. civ. n. 2796/2008

13Cass. civ. n. 1578/2008

14Cass. civ. n. 5230/2007