Articolo 422 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Registrazione su nastro

Dispositivo

Note

(1) La norma in esame ha avuto rilevanza prettamente teorica in quanto è rimasta pressochè inapplicata. Ad ogni modo si tratta di una previsione derogatoria del principio generale secondo cui l'attività processuale è raccolta per iscritto nel processo verbale d'udienza, in quanto il giudice procede a far effettuare la registrazione su nastro delle deposizioni dei testi e delle audizioni delle parti o dei consulenti, dando precise istruzioni in ordine alla autenticazione e custodia dei nastri. Tali registrazioni hanno comunque valore di atto pubblico e, pertanto, si troveranno applicazione gli artt.743-746.