Articolo 422 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Registrazione su nastro

Dispositivo

Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti (1).

Note

(1) La norma in esame ha avuto rilevanza prettamente teorica in quanto è rimasta pressochè inapplicata. Ad ogni modo si tratta di una previsione derogatoria del principio generale secondo cui l'attività processuale è raccolta per iscritto nel processo verbale d'udienza, in quanto il giudice procede a far effettuare la registrazione su nastro delle deposizioni dei testi e delle audizioni delle parti o dei consulenti, dando precise istruzioni in ordine alla autenticazione e custodia dei nastri. Tali registrazioni hanno comunque valore di atto pubblico e, pertanto, si troveranno applicazione gli artt.743-746.