Articolo 434 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Deposito del ricorso in appello

Dispositivo

Note

(1) Il comma che recitava: "Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte dall'articolo 414." è stato così sostituito dall’art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134. Ai sensi dell'art. 54 cit., co. 2, le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(2) La norma richiede a pena di inammissibilità dell'atto di appello la specifica indicazione dei motivi di impugnazione. Si tratta di un requisito indispensabile ai fini dell'individuazione delle statuizioni oggetto di acquiescenza, nonché delle domande e delle eccezioni che non essendo state accolte in primo grado devono essere riproposte in appello. Pertanto, nel ricorso in appello l'appellante dovrà indicare le ragioni concrete per cui si richiede il riesame delle statuizioni assunte dal giudice di prime cure, contrapponendo a queste le argomentazioni rivolte a scardinare il fondamento logico-giuridico del ragionamento del giudice.

(3) In caso di omessa notifica della sentenza, il ricorso in appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della stessa (art. 327 del c.p.c.). L'omessa proposizione dell'appello nei termini determina il passaggio in giudicato della sentenza (324) e la inammissibilità della impugnazione tardivamente proposta.

(4) L'appello viene proposto con ricorso, depositato entro i termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice d'appello. La norma quindi è espressione del c.d. principio di ultrattività del rito, in base al quale l'appello deve essere proposto nella stessa forma adottata nel giudizio di primo grado, anche se è errata. Ciò significa che se una delle controversie di cui all'art. 409 sia stata giudicata erroneamente con rito ordinario, l'appello non deve essere proposto con ricorso, ma con atto di citazione davanti alla corte d'appello competente secondo le norme ordinarie (si cfr.art. 341 del c.p.c.).Ad ogni modo, si ritiene valida anche l'impugnazione proposta con forma non corrispondente al rito seguito in primo grado purché presenti i requisiti di forma e di sostanza dell'atto prescritto. Così ad es. la proposizione dell'appello mediante ricorso a seguito di un giudizio in primo grado svolto con rito ordinario è idoneo ad instaurare il giudizio di 2° grado purché notificato alla controparte nei termini di decadenza prescritti dalla legge con riguardo alla citazione.

(5) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

(6) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 3, comma 5, lettera h) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.Si riporta il testo previgente:"Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero".Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (42)

1Cass. civ. n. 22675/2020

2Cass. civ. n. 9847/2020

3Cass. civ. n. 21632/2019

4Cass. civ. n. 21442/2019

5Cass. civ. n. 12372/2017

6Cass. civ. n. 17712/2016

7Cass. civ. n. 14401/2015

8Cass. civ. n. 2143/2015

9Cass. civ. n. 18489/2012

10Cass. civ. n. 23625/2010

11Cass. civ. n. 20344/2010

12Cass. civ. n. 12101/2010

13Cass. civ. n. 15166/2008

14Cass. civ. n. 25097/2005

15Cass. civ. n. 9069/2005

16Cass. civ. n. 22746/2004

17Cass. civ. n. 22154/2004

18Cass. civ. n. 21856/2004

19Cass. civ. n. 5150/2004

20Cass. civ. n. 4053/2004

21Cass. civ. n. 6488/2003

22Cass. civ. n. 13897/2000

23Cass. civ. n. 7094/2000

24Cass. civ. n. 899/1999

25Cass. civ. n. 498/1999

26Cass. civ. n. 433/1997

27Cass. civ. n. 355/1997

28Cass. civ. n. 7899/1996

29Cass. civ. n. 6170/1996

30Cass. civ. n. 4570/1995

31Cass. civ. n. 2012/1995

32Cass. civ. n. 2687/1994

33Cass. civ. n. 7096/1993

34Cass. civ. n. 6412/1993

35Cass. civ. n. 1952/1993

36Cass. civ. n. 7687/1992

37Cass. civ. n. 7827/1991

38Cass. civ. n. 7658/1991

39Cass. civ. n. 2543/1990

40Cass. civ. n. 2260/1990

41Cass. civ. n. 3870/1986

42Cass. civ. n. 1353/1985