Articolo 488 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Fascicolo dell'esecuzione
Dispositivo
Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo informatico, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati (6).
Il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità, il duplicato informatico o la copia attestata conforme all'originale a ogni richiesta del giudice (5) (6).
Note
(1) Il fascicolo dell'esecuzione viene formato dal cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario. Si tratta di un fascicolo paragonabile a quello previsto dall'art. 168 per il processo di cognizione. In tale fascicolo però sono custoditi oltre all'atto di pignoramento, il titolo esecutivo ed il precetto, quindi anche gli atti ed i documenti di parte, non essendo previsti, nel processo esecutivo, i fascicoli di parte. Tutti questi atti restano per sempre nel fascicolo dell'esecuzione, tranne il titolo esecutivo ed il precetto che devono essere riconsegnati al creditore.
(2) La copia autentica a cui la norma si riferisce deve essere rilasciata da colui il quale ha spedito il titolo in forma esecutiva (v.475), e, nel caso di cambiali, il rilascio può essere effettuato da qualunque ufficiale legittimato ad elevare il protesto.
(3) Le parole "Il pretore o" sono state soppresse dall'art. 91 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n.51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2.6.1999.
(4) Nel caso in cui l'originale del titolo esecutivo non venga presentato su richiesta del giudice verrà pronunciata l'estinzione del processo.
(5) Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(6) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 3, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Si riporta il testo previgente: "Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo telematico, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.Il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice". Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 12642/2014
Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è un ordinario giudizio di cognizione che si conclude con sentenza ed ha per oggetto la valutazione di conformità di un segmento del processo esecutivo alle norme che lo regolano, sicché il giudice ha il potere-dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo, per prendere diretta conoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dal giudice dell'esecuzione.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 12642 del 5 giugno 2014)
2Cass. civ. n. 20596/2010
Nell'espropriazione di crediti presso terzi, il creditore non ha l'obbligo di consegnare materialmente all'ufficiale giudiziario il titolo esecutivo, essendo sufficiente la mera esibizione di esso. Ne consegue che il creditore, dopo avere proceduto ad un primo pignoramento presso terzi, può successivamente pignorare un ulteriore credito del proprio debitore esibendo all'ufficiale giudiziario il medesimo titolo esecutivo, e senza necessità di munirsi di una seconda copia in forma esecutiva di quest'ultimo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20596 del 4 ottobre 2010)
3Cass. civ. n. 6426/2009
In tema di esecuzione forzata, il deposito del titolo esecutivo, prescritto dall'art. 557, secondo comma, cod. proc. civ., è volto a consentire al giudice dell'esecuzione di accertare che la parte istante, come affermato nel precetto e nel pignoramento, ha diritto di procedere all'espropriazione immobiliare, ed in mancanza di esso il debitore può far valere, con l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., la nullità degli atti successivi, entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale di ciascuno di essi; non essendo peraltro previsto un termine per tale adempimento, l'effettuazione del deposito nel corso del giudizio di opposizione impedisce la pronuncia della nullità, in quanto l'intervenuta dimostrazione del possesso del titolo da parte del creditore istante consente di ritenere raggiunto lo scopo perseguito dalla regola violata.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6426 del 17 marzo 2009)
4Cass. civ. n. 8306/2008
Ai sensi dell'art. 479 c.p.c. presupposto processuale specifico dello svolgimento del processo esecutivo (da distinguersi dalla condizione dell'azione esecutiva consistente nell'esistenza del titolo esecutivo, come previsto dall'art. 474 c.p.c.) è che il titolo esecutivo (o copia autorizzata di questo, secondo quanto consentito dal secondo comma dell'art. 488 c.p.c.) sia esibito all'organo esecutivo. La violazione relativa all'adempimento di tale presupposto processuale non può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione e, in quanto atto esecutivo, deve essere fatta valere con il rimedio di cui all'art. 617 del codice di rito.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8306 del 31 marzo 2008)