Articolo 488 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Fascicolo dell'esecuzione

Dispositivo

Note

(1) Il fascicolo dell'esecuzione viene formato dal cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario. Si tratta di un fascicolo paragonabile a quello previsto dall'art. 168 per il processo di cognizione. In tale fascicolo però sono custoditi oltre all'atto di pignoramento, il titolo esecutivo ed il precetto, quindi anche gli atti ed i documenti di parte, non essendo previsti, nel processo esecutivo, i fascicoli di parte. Tutti questi atti restano per sempre nel fascicolo dell'esecuzione, tranne il titolo esecutivo ed il precetto che devono essere riconsegnati al creditore.

(2) La copia autentica a cui la norma si riferisce deve essere rilasciata da colui il quale ha spedito il titolo in forma esecutiva (v.475), e, nel caso di cambiali, il rilascio può essere effettuato da qualunque ufficiale legittimato ad elevare il protesto.

(3) Le parole "Il pretore o" sono state soppresse dall'art. 91 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n.51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2.6.1999.

(4) Nel caso in cui l'originale del titolo esecutivo non venga presentato su richiesta del giudice verrà pronunciata l'estinzione del processo.

(5) Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

(6) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 3, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Si riporta il testo previgente: "Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo telematico, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.Il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice". Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 12642/2014

2Cass. civ. n. 20596/2010

3Cass. civ. n. 6426/2009

4Cass. civ. n. 8306/2008