Articolo 493 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Pignoramenti su istanza di più creditori

Dispositivo

Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene (1).

Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori [524], [550], [561] (2).

Ogni pignoramento ha effetto indipendente (3), anche se è unito ad altri in unico processo.

Note

(1) Secondo l'opinione prevalente in dottrina, il comma in analisi troverebbe applicazione solo nel caso previsto dall' art. 523, in forza del quale l'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni con lui, redigendo un unico verbale. Tuttavia, si segnala un'altra interpretazione, in base alla quale il comma farebbe riferimento ad un pignoramento unico fin dall'origine o pignoramento cumulativo. Questo viene eseguito ad istanza di più creditori che possono essere muniti anche di titoli esecutivi diversi.Inoltre, è bene precisare che tale regola trova applicazione in ogni tipo di espropriazione, a differenza dell'art. 523 che ha valore solo per l'espropriazione mobiliare. Dal punto di vista formale, il pignoramento cumulativo è da considerarsi unico, perché eventuali vizi del pignoramento (ad es. incompetenza dell'ufficiale giudiziario) lo rendono invalido nei confronti di tutti i creditori. Diversamente, dal punto di vista sostanziale, le varie azioni esecutive rimangono distinte (ad es. la sospensione concessa nel giudizio di opposizione promosso contro uno dei pignoramenti non sospende l'esecuzione anche per gli altri).

(2) La norma in commento deve essere integrata con le disposizioni previste per consentire la riunione di un pignoramento con quelli successivi, allo scopo di garantire l'unicità dell'espropriazione.Invero, in caso di mancata riunione, gli atti del processo esecutivo devono ritenersi nulli e tale nnullità deve essere sollevata con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

(3) La norma si riferisce all'indipendenza del pignoramento, intendendo, innanzitutto, che il venir meno di un pignoramento non intacca l'efficacia degli altri così come la rinunzia al primo pignoramento non comporta la rinunzia ai successivi. Solamente nell'ipotesi in cui il motivo dell'inefficacia sia comune, tutti i pignoramenti diventeranno inefficaci.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 11885/2011

Per effetto della riunione dei pignoramenti eseguiti da più creditori in danno degli stessi debitori, coesistono nell'unico processo esecutivo diverse esecuzioni che si svolgono parallelamente; pertanto, le opposizioni agli atti esecutivi proposte distintamente dai singoli debitori, pur dando luogo ad un unico processo di cognizione, concretano distinti e paralleli rapporti processuali tra ciascuno dei debitori esecutati ed i rispettivi creditore pignorante e creditori intervenuti. Ne consegue che l'integrità o meno del contraddittorio deve essere accertata separatamente per ciascuno di tali rapporti processuali di opposizione, con conseguente illegittimità dell'ordine di integrazione del contraddittorio (e, in caso di sua inosservanza, della declaratoria di estinzione del relativo processo) nei confronti di soggetti che siano estranei al rapporto ad esso afferente, ancorché litisconsorti necessari in altro dei coesistenti rapporti. (Cassa con rinvio, Trib. Frosinone, 23/11/2009).(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 11885 del 27 maggio 2011)

2Cass. civ. n. 20595/2010

In tema di espropriazione di crediti presso terzi, il pignoramento successivo di quote diverse del medesimo credito non costituisce pignoramento di beni diversi, ma di un bene unitario. Pertanto in tale ipotesi il giudice dell'esecuzione, in qualunque modo venga a sapere che il medesimo credito è stato oggetto di più procedimenti esecutivi, ha l'obbligo di riunirli, se del caso anche revocando il provvedimento di assegnazione emesso in uno di essi. (Cassa con rinvio, Trib. Milano, 27/10/2005).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20595 del 4 ottobre 2010)

3Cass. civ. n. 3531/2009

In tema di esecuzione forzata, i creditori muniti di titolo esecutivo hanno la facoltà di scelta tra l'intervento nel processo già instaurato per iniziativa di altro creditore e l'effettuazione di un nuovo pignoramento del medesimo bene; nel secondo caso, il pignoramento autonomamente eseguito ha un effetto indipendente da quello che lo ha preceduto, nonché quello di un intervento nel processo iniziato con il primo pignoramento. Ne consegue, proprio in base al principio di autonomia dei singoli pignoramenti di cui all'art. 493 cod. proc. civ., che se da un lato il titolo esecutivo consente all'intervenuto di sopperire anche all'eventuale inerzia del creditore procedente, dall'altro lato, tuttavia, la caducazione del pignoramento iniziale del creditore procedente, qualora non sia stato "integrato" da pignoramenti successivi, travolge ogni intervento, titolato o meno. (Fattispecie disciplinata dalle norme del codice di rito in vigore sino al 28 febbraio 2006).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3531 del 13 febbraio 2009)

4Cass. civ. n. 23847/2008

Il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. In tal caso non si ha una situazione di litispendenza nel senso previsto dall'art. 39 cod. proc. civ. - la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la "causa petendi" ed il "petitum", incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice - ed alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione "ex" art. 493 cod. proc. civ., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 92 cod. proc. civ., può escludere come superflue le spese sostenute dal creditore procedente per reiterarlo ed il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23847 del 18 settembre 2008)