Articolo 496 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Riduzione del pignoramento

Dispositivo

Note

(1) La riduzione può essere disposta nel caso in cui l'entità dei beni pignorati sia eccessiva rispetto alle obiettive esigenze del creditore, pertanto, è espressione del diritto del debitore di subire una giusta esecuzione, senza che i suoi beni siano vincolati in misura non proporzionata al soddisfacimento del creditore. Per ciò che concerne il momento temporale, la riduzione non può essere disposta prima dell'udienza di autorizzazione alla vendita, poiché si lederebbero i diritti di quei creditori che fino a tale udienza e successivamente alla riduzione potrebbero intervenire, per concorrere al riparto. Affinché si possa disporre la riduzione è necessario che i beni pignorati siano più di due, oppure, nel caso di un solo bene, che esso sia divisibile. Invero, nell'ipotesi in cui vi sia un solo bene indivisibile la riduzione non è possibile.

(2) Nel caso dell'espropriazione mobiliare, il valore dei beni si desume o dalla stima effettuata dall'ufficiale giudiziario nell'atto di pignoramento o mediante la stima di un esperto a spese del debitore. Nel caso dell'espropriazione immobiliare è necessario ricorrere all'intervento di un esperto.

(3) La riduzione del pignoramento può essere chiesta dal debitore o del terzo datore di pegno o ipoteca nei procedimenti di cui agli artt.602 c.p.c. e ss.., mediante ricorso scritto al giudice dell'esecuzione, il quale fissa un'udienza per l'audizione delle parti, oppure con una richiesta formulata direttamente in udienza. Inoltre, la riduzione può essere disposta anche d'ufficio dal giudice dell'esecuzione. In ogni caso, la riduzione deve essere disposta tenendo conto dell'importo dei crediti e delle spese del creditore procedente e di quelli intervenuti al momento della formulazione della richiesta del debitore esecutato o del provvedimento del giudice dell'esecuzione, nonché del probabile esito della vendita forzata. Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dispone la riduzione è un'ordinanza, che può essere impugnata ex art. 617, revocata o modificata fino a quando non sia stata eseguita.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 21325/2010

2Cass. civ. n. 3952/2006

3Cass. civ. n. 702/2006

4Cass. civ. n. 563/2003

5Cass. civ. n. 12618/1999

6Cass. civ. n. 8221/1999

7Cass. civ. n. 2604/1995

8Cass. civ. n. 8464/1994

9Cass. civ. n. 1305/1986