Articolo 503 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Modi della vendita forzata

Dispositivo

La vendita forzata può farsi con incanto (1) o senza, secondo (2) le forme previste nei capi seguenti (3).

L'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo [568] nonche', nel caso di beni mobili, degli articoli [518] e 540-bis (4).

Note

(1) La vendita con incanto è disciplinata, per l'espropriazione mobiliare dagli artt.534 e ss. e per l'espropriazione immobiliare dagli artt.576 e ss. La vendita senza incanto, o vendita a mezzo di commissionario, è regolata per l'espropriazione mobiliare dagli artt.532 e ss.; per l'espropriazione presso terzi dagli artt.552 e553 c.p.c.; per l'espropriazione immobiliare dagli artt.570 e ss..

(2) Nell'espropriazione immobiliare, la vendita senza incanto è una scelta privilegiata, poichè il legislatore la considera preferibile a quella con incanto, trattandosi di una modalità di vendita più trasparente che permette di soddisfare con maggiore fruttuosità i diritti dei creditori. Infatti, nell'esecuzione immobiliare il giudice deve disporre prima la vendita senza incanto e poi procedere con l'incanto se la prima da esito negativo, oppure se il giudice ritiene che con la vendita all'incanto sia possibile raggiungere un risultato più vantaggiosa rispetto all'unica offerta che non superi la misura di 1/5 del valore di stima del bene. Oppure, ancora quando la gara tra più offerenti non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti.

(3) Nell'esecuzione mobiliare presso il debitore il giudice può scegliere se disporre la vendita senza incanto o mediante commissionario, o all'incanto e, in quest'ultimo caso se affidarla al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o ad un istituto autorizzato. Inoltre, al giudice è attribuita la facoltà di disporre la vendita senza incanto a mezzo commissionario senza dover indicare i motivi che lo hanno spinto a preferire tale forma di esecuzione.

(4) Comma aggiunto dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; modificato in ultimo dal D. L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 21110/2012

Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 21110 del 28 novembre 2012)

2Cass. civ. n. 13824/2010

In tema di espropriazione forzata, la dichiarazione di nullità del decreto di trasferimento dell'immobile pignorato, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, facendo venir meno il trasferimento coattivo, e quindi la causa del prezzo pagato dall'aggiudicatario, consente a quest'ultimo, in applicazione del principio codificato dall'art. 2921, primo comma, c.c. per l'ipotesi di evizione, l'esercizio dell'azione di ripetizione, la quale, nel caso in cui la nullità sia dichiarata a seguito della cassazione della sentenza di merito che abbia rigettato l'opposizione, può essere proposta anche nel giudizio di rinvio, ove il processo esecutivo sia ormai chiuso, nei confronti del creditore procedente per la somma riscossa e del debitore per il residuo eventualmente attribuitogli, non essendovi alcuna ragione per onerare l'aggiudicatario dell'instaurazione di un autonomo processo di cognizione, avuto riguardo al suo incolpevole affidamento sull'intangibilità della vendita giudiziale ed alla consapevolezza da parte del creditore e del debitore che il denaro pagato non è più giustificato dallo scambio con il bene.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13824 del 9 giugno 2010)