Articolo 509 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Composizione della somma ricavata

Dispositivo

La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio (1) delle cose vendute o assegnate [540] 3, [585] 1, [590], di rendita o provento delle cose pignorate [594] (2), di multa (3) e risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario [494] 3, [495], [540] 2, [574] 3, [587] (4).

Note

(1) La norma si riferisce alla c.d.massa attiva, ovvero la massa da distribuire. Innanzitutto, la massa è composta dal prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate.Nello specifico, il conguaglio consiste nella somma che l'assegnatario deve pagare nel caso in cui il valore del bene assegnato sia superiore al credito vantato dall'assegnatario stesso. Di fatto, l'assegnazione di un bene ed il pagamento del conguaglio danno luogo alla c.d. mista.

(2) Per rendite o proventi delle cose pignorate si intendono i frutti civili e naturali delle cose pignorate. Infatti, i frutti sono destinati a soddisfare i creditori concorrenti, tolte le spese necessarie.

(3) La multa a cui si riferisce la norma coincide con la cauzione versata da coloro che intendono concorrere all'incanto nell'espropriazione immobiliare (v.580). Infatti, se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione gli viene restituita dopo la chiusura dell'incanto; se l'offerente diviene aggiudicatario, la cauzione garantisce il pagamento del prezzo nel termine fissato dal giudice. Infine, nel caso di una sua inadempienza, l'aggiudicatario perde la cauzione a titolo di multa (v.587).

(4) La voce "risarcimento di danno" di cui alla norma in analisi, consiste nella somma dovuta dall'aggiudicatario che risulti inadempiente in ordine all'obbligo di versare il prezzo. In tale caso, infatti, se l'aggiudicatario non versa tempestivamente e integralmente il prezzo offerto, decade dall'aggiudicazione ed è tenuto a pagare la differenza tra il prezzo offerto e quello ricavato dalla nuova liquidazione forzata, unita alla cauzione confiscata. È questa un'ipotesi di c.d.vendita in danno.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 19323/2005

Dopo il pignoramento di un immobile che era stato già dato in locazione, il locatore-proprietario perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni sia ad accettarli, spettando tale legittimazione in via esclusiva al custode, fino al decreto di trasferimento del bene, per effetto del quale la proprietà del bene e dei frutti si trasferisce all'aggiudicatario. Pertanto qualora il locatore venga nominato custode dell'immobile pignorato, mutando il titolo del possesso del bene, può richiedere il pagamento dei canoni solo nell'esercizio del potere di amministrazione e gestione del bene. A tal fine, intrapresa dal locatore, dopo il pignoramento, azione per il pagamento dei canoni, per economia dei giudizi e in forza del principio di conservazione degli atti processuali, gli è consentito dichiarare in sede di appello, modificando la veste assunta, di agire in qualità di custode, ufficio comunicato al conduttore all'atto della notifica del pignoramento contenente la relativa nomina. Per l'esercizio di tale potere processuale non è necessaria l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, trattandosi di esplicazione di compiti di ordinaria amministrazione nella gestione dell'immobile pignorato, ai cui frutti si estende il pignoramento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19323 del 3 ottobre 2005)