Articolo 513 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Ricerca delle cose da pignorare

Dispositivo

Note

(1) Il pignoramento di cui al presente articolo ha per oggetto beni mobili, il denaro e i titoli di credito. I crediti, invece, vengono espropriati con la procedura prevista dall'art. 543(pignoramento presso terzi). Diversamente, non possono formare oggetto del pignoramento previsto dalla norma in esame i diritti di uso, abitazione e servitù.

(2) Appare opportuno precisare che nel caso dell'espropriazione mobiliare presso il debitore il pignoramento consiste in un atto dell'ufficiale giudiziario che ha inizio su istanza del creditore procedente, con la consegna da parte di quest'ultimo, all'ufficiale giudiziario, del titolo esecutivo e del precetto debitamente notificati. L'ufficiale ha il dovere di verificare la regolarità formale di tali atti e delle loro notificazioni, potendosi rifiutare legittimamente di procedere al pignoramento nel caso in cui riscontrasse delle irregolarità formali.

(3) Al terzo comma la norma si riferisce alla diretta disponibilità del bene, intendendo con tale espressione il potere di disporre del bene da parte del debitore, senza che sia necessario l'intervento del terzo per consentire al debitore di asportare il bene dal luogo di proprietà del terzo. In tal caso è richiesta, per procedere al pignoramento, l'autorizzazione del presidente del tribunale o del giudice da lui delegato.Diversamente, ricorre il caso previsto dal quarto comma quando il debitore non possa disporre liberamente dei beni, perché questi ultimi si trovano nella materiale disponibilità del terzo, come ad esempio nel caso di un rapporto di comodato o di deposito. In questa ipotesi, il pignoramento è possibile solo se il terzo possessore consente di esibire le cose.

(4) L'articolo è stato modificato dal D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al terzo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.Il nuovo testo dell'art. 513 c.p.c. è il seguente:"L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica.Il giudice di pace, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli".

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 6393/2015

2Cass. civ. n. 23625/2012

3Cass. civ. n. 8746/2011

4Cass. civ. n. 539/2002

5Cass. civ. n. 6957/2001

6Cass. civ. n. 5617/1994

7Cass. civ. n. 4616/1987

8Cass. civ. n. 1995/1979