Articolo 515 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Cose mobili relativamente impignorabili
Dispositivo
Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo (1), possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione (2), su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate, che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.
Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione (2) può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo [531] 3].
Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro. (3) (4)
Note
(1) Il concetto di pertinenza che viene indicato dalla norma in esame assume una valenza diversa da quella prettamente civilistica. Infatti, a norma dell'art. 817 c.c. si definiscono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. Il vincolo pertinenziale di cui alla norma in esame si riferisce invece soltanto al fondo e può essere impresso, oltre che dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, anche dal titolare di un mero rapporto obbligatorio come ad esempio l'affittuario o il mezzadro.
(2) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) Questo comma è stato aggiunto dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(4) Si precisa che, accanto ai beni indicati nel presente articolo, sono relativamente impignorabili i crediti alimentari, pignorabili per le cause di alimenti e con la previa autorizzazione del Presidente del tribunale; le somme dovute dai privati a titolo di stipendi, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute per le cause di licenziamento, pignorabili per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Presidente del tribunale e nella misura di un quinto per tributi o altri crediti; gli stipendi, le paghe, i salari, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie dovuti ai pubblici dipendenti, pignorabili nei limiti di cui al d.P.R. 5.1.1950, n.180; i beni costituiti in fondo patrimoniale, non pignorabili per i debiti che il debitore ha contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; i frutti dei beni del figlio nell'usufrutto legale.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 4488/2009
L'art. 514, primo comma, n. 4 (numero, peraltro, abrogato dall'art. 3, primo comma, della legge 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006), cod. proc. civ., che sancisce l'impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilità relativo (la cui valutazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivato) che deve essere riferito alle concrete condizioni di esercizio dell'attività del debitore al fine di escludere che l'impignorabilità si estenda a beni che costituiscono una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all'attività personale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4488 del 25 febbraio 2009)
2Cass. civ. n. 2934/2008
L'art. 514, primo comma n. 4 (numero, peraltro, abrogato dall'art. 3, primo comma, della legge 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006), c.p.c., che sancisce l'impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilità relativo che va riferito alle concrete condizioni di esercizio dell'attività del debitore al fine di escludere che l'impignorabilità si estenda a beni che costituiscano una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all'attività personale. Il riscontro dei requisiti di indispensabilità del bene e di personalità dell'attività di impresa costituiscono l'oggetto di un accertamento di fatto che, per la sua natura, deve ritenersi riservato al giudice di merito e, quindi, sottratto al controllo di legittimità se congruamente ed esaurientemente motivato. (Nella specie, relativa all'opposizione al pignoramento di 17 ambulanze proposta da un'associazione svolgente attività di pronto soccorso e trasporto dei malati con l'apporto di 83 soci operativi, con largo impiego di forza lavoro dipendente e capitale impiegato nelle attrezzature, tra cui le 17 ambulanze pignorate ed altre 6 non pignorate, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 514, primo comma n. 4, c.p.c., tenuto conto dell'attività svolta dall'associazione sotto la forma giuridica della Onlus ed evidenziato, in particolare, che a tale attività andava attribuito il carattere di impresa collettiva in cui il rilievo della forza di lavoro salariata costituita da 11 dipendenti, dell'aspetto organizzativo e dell'impiego di capitali era prevalente rispetto all'attività svolta a livello personale dagli 83 soci).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2934 del 7 febbraio 2008)
3Cass. civ. n. 15705/2006
In relazione alle opposizioni all'esecuzione in cui si deduca l'assoluta impignorabilità dei beni, in quanto strumenti di lavoro assolutamente indispensabili per l'esercizio di arti, mestieri e professioni, l'impignorabilità va esclusa se non risulti il rapporto di strumentale indispensabilità in senso naturalistico e proprio. Ne consegue che il limite dell'impignorabilità non opera con riferimento a beni che, pur correlati all'attività del debitore, costituiscano dotazione sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo esercizio o quando il debitore tragga da altra attività redditi sufficienti. (Cassa senza rinvio, App. Catania, 29 Novembre 2001).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15705 del 11 luglio 2006)
4Cass. civ. n. 654/1976
Gli ascensori e gli impianti di riscaldamento, comprese le caldaie ed i bruciatori, sono parti integranti degli edifici nei quali sono installati, e non semplici pertinente; essi, infatti, non hanno una funzione propria, ancorché complementare e subordinata rispetto a quella degli edifici, ma partecipano alla funzione complessiva ed unitaria degli edifici medesimi, quali elementi essenziali alla loro destinazione. Da ciò consegue che l'ascensore e l'impianto di riscaldamento non sono pignorabili, come beni mobili, separatamente dall'edificio in cui sono installati, e che l'opposizione con la quale il debitore deduca detta impignorabilità, in quanto tendente a contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente su quei beni, configura, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., opposizione all'esecuzione, e non opposizione agli atti esecutivi.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 654 del 27 febbraio 1976)