Articolo 517 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Scelta delle cose da pignorare
Dispositivo
Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di piu' facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della meta' (1).
In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito (2) che ritiene di sicura realizzazione [520] (3).
Note
(1) La formulazione attuale dell'articolo in esame è dettata dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.Il testo precedente recitava:"Art. 517. (Scelta delle cose da pignorare)Il pignoramento, quando non v'e` pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore.In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione."
(2) I titoli di credito vengono assoggettati all'espropriazione mobiliare per la loro peculiare caratteristica di consistere in documenti cartacei (dunque pignorabili, al pari di ogni altro bene mobile) nei quali è incorporata la promessa di effettuare una prestazione. Tutti gli altri crediti che il debitore vanta presso terzi e che non sono incorporati in titoli, essendo beni immateriali, possono essere pignorati soltanto nelle forme peculiari dell'espropriazione presso il terzo debitore (v.543). Sono assoggettati alla medesima forma di pignoramento i titoli rappresentativi di merci.
(3) Le eventuali opposizioni dirette a contestare la scelta dei beni da pignorare devono proporsi ai sensi dell'art. 617(opposizione agli atti esecutivi).