Articolo 526 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Facoltà dei creditori intervenuti

Dispositivo

Note

(1) Ovvero non oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione.

(2) Ovvero non oltre la presentazione del ricorsoexart.529.

(3) Nell'ambito dei benefici derivanti dall'intervento, è necessario distinguere tra creditori intervenuti tempestivamente e muniti di titolo, coloro che sono intervenuti tempestivamente ma non sono muniti di titolo esecutivo ed, infine, coloro che sono intervenuti tardivamente. Solo i primi possono proporre istanza di vendita, istanza di assegnazione (v.529) e istanza di estensione del pignoramento. Mentre, non è necessaria l'esistenza del titolo per proporre osservazioni (v.530), presentare l'istanza di assegnazione (v.538) e per ricevere l'invito previsto dall'art. 527. Infine, tutti i creditori intervenuti possono partecipare alla distribuzione della somma ricavata con le differenze connesse alla tempestività o meno dell'intervento. Infatti, in caso di intervento tardivo i creditori potranno soddisfarsi solo sull'eventuale residuo del ricavato.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 18227/2014

2Cass. civ. n. 1508/1977

3Cass. civ. n. 1098/1963