Articolo 560 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Modo della custodia

Dispositivo

Note

(1) Diversi sono i compiti del custode. Egli innanzitutto deve rendere il conto nei termini indicati dal giudice e, in ogni caso, ogni tre mesi. Previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, può concedere in locazione il bene immobile pignorato. Deve adoperarsi affinché coloro che sono intenzionati a presentare offerte di acquisto esaminino i beni in vendita. Sempre previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell'immobile, documentando le entrate e le spese relative alla custodia dell'immobile affidatogli, presentando in cancelleria il conto della sua gestione e depositando le rendite nel termine fissato dal giudice e, in ogni caso, ogni tre mesi (si veda593). Solamente il terzo nominato custode ha diritto al compenso, ma non il debitore, il quale percepirà solo il rimborso delle spese di custodia.

(2) Comma modificato dall'art. 18-quater, commi 1 e 3 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162.Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 18-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, nel modificare l'art. 4, comma 4 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha conseguentemente disposto (con l'art. 18-quater, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene".

(3) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 4 commi 2 e 4 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135.Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha inoltre disposto, con l'art. 4, comma 4, che "Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

(4) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 18-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, nel modificare l'art. 4, comma 4 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha conseguentemente disposto (con l'art. 18-quater, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene".

(5) Disposizione interamente riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. civ. n. 11168/2015

2Cass. civ. n. 8695/2015

3Cass. civ. n. 14765/2014

4Cass. civ. n. 20341/2010

5Cass. civ. n. 15623/2010

6Cass. civ. n. 13202/2010

7Cass. civ. n. 16375/2009

8Cass. civ. n. 10498/2009

9Cass. civ. n. 26238/2007

10Cass. civ. n. 19323/2005

11Cass. civ. n. 15297/2002

12Cass. civ. n. 9237/2002

13Cass. civ. n. 15373/2000

14Cass. civ. n. 7422/1999

15Cass. civ. n. 8462/1994

16Cass. civ. n. 6602/1994