Articolo 567 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Istanza di vendita

Dispositivo

Note

(1) Il creditore pignorante o gli intervenuti devono rispettare il termine di 10 giorni (v.501) dal pignoramento per proporre l'istanza di vendita. Si tratta di un termine dilatorio che, nel caso in cui non venga rispettato non determina la nullità dell'istanza proposta, ma soltanto la fissazione dell'udienza per la vendita successivamente a tale termine.

(2) L'istanza di vendita deve essere corredata da numerosi documenti. Sono richiesti:-estratto del catasto e delle mappe censuarie al fine di identificare il bene da vendere;-il certificato delle iscrizioni al fine di individuare i creditori che hanno un diritto di prelazione, risultante dai pubblici registri ed ai quali bisogna notificare l'avviso dell'espropriazione (v.498);-il certificato delle trascrizioni serve per individuare il proprietario del bene da espropriare.Se i documenti sopra elencati non vengono depositati unitamente al ricorso, la conseguenza è l'improseguibilità della procedura espropriativa che potrà riprendere solo quando avverrà il deposito degli atti richiesti.

(3) E' bene precisare che il presente articolo è stato modificato dalla l. 3-8-1998, n. 302, prevedendo la sostituibilità dei documenti con un unico certificato in cui il notaio attesta le risultanze delle visure catastali. L'originario secondo comma è stato sostituito dagli attuali 2°, 3° e 4° co., ex art. 1, l. 3-8-1998, n. 302, Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai.

(5) Se la proroga non è richiesta o non è concessa, o se il creditore non provvede ad integrare la documentazione nel termine assegnato, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza, previa audizione delle parti, l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione, disponendo la cancellazione della trascrizione del pignoramento e dichiarando l'estinzione del processo esecutivo.

(6) Il precedente termine "centoventi" è stato sostituito da "sessanta" dall'art. 13 del D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.

(7) Comma riformulato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 30110/2019

2Cass. civ. n. 15597/2019

3Cass. civ. n. 11638/2014

4Cass. civ. n. 10009/2014

5Cass. civ. n. 5539/2012

6Cass. civ. n. 18366/2010

7Cass. civ. n. 12429/2008

8Cass. civ. n. 16053/2003

9Cass. civ. n. 6067/1978