Articolo 580 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Prestazione della cauzione

Dispositivo

Note

(1) Questo articolo è stato così modificato dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

(2) Presupposto per poter proporre un'offerta di acquisto è la prestazione della cauzione stabilita dal giudice. Si tratta quindi di una condizione di efficacia dell'offerta all'incanto.Dopo la chiusura dell'incanto, il giudice dispone con decreto la restituzione della cauzione all'offerente che non si è aggiudicato il bene. Diversamente, non si avrà nessuna restituzione nel caso di inadempienza dell'aggiudicatario.

(3) La L.80/2005 ha modificato il secondo comma con l'intento di sanzionare coloro che, avendo presentato istanza di ammissione all'incanto, ne hanno determinato l'inutile svolgimento. Inoltre, la norma si presta anche ad evitare il rischio di condizionamenti esterni sulla procedura di vendita provenienti dalla malavita organizzata, responsabilizzando coloro che hanno proposto le offerte tramite il meccanismo della perdita dei 9/10 della cauzione.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 17728/2014

2Cass. civ. n. 13013/2006

3Cass. civ. n. 713/2006

4Cass. civ. n. 4113/1994