Articolo 587 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Inadempienza dell'aggiudicatario
Dispositivo
Se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo [585], quarto comma, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario (1) (2), pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto [disp. att. 176] (3). La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell’aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell’esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all’aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l’immobile al custode; il decreto è attuato dal custode a norma dell’articolo [560], quarto comma (5).
Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli [576] e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza (4).
Note
(1) Se il prezzo non viene pagato integralmente e tempestivamente dall'aggiudicatario, il giudice dell'esecuzione pronuncia con decreto, opponibile ai sensi dell'art. 617 del c.p.c., la decadenza dell'aggiudicatario, la pronuncia della perdita della cauzione e dispone un nuovo incanto, ovvero una rivendita in danno, previa convocazione delle parti, le quali potranno formulare osservazioni relative alle modalità della futura vendita forzata.
(2) Per ciò che concerne i rimedi attivabili per contrastare il decreto di trasferimento, quale atto conclusivo del procedimento espropriativo, è necessario escludere la ricorribilità per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto il decreto risulta privo di contenuto decisorio, non essendo pronunciato all'esito di un contraddittorio per la composizione di situazioni soggettive in conflitto e non rivestendo la forma della sentenza, mentre deve sicuramente ammettersi il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (617).
(3) In dottrina si ritiene che l'inciso "a titolo di multa" sia utilizzato in maniera impropria in quanto la cauzione persa non viene acquisita dallo Stato, ma verrà trattenuta dalla procedura espropriativa, concorrendo a determinare la somma ricavata dall'espropriazione.
(4) Articolo così modificato dal D. L. 3 maggio 2016, n. 59 , in vigore dal 04 maggio 2016, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.
(5) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 7, lettera q) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 29732/2019
In tema di vendita forzata, l'aggiudicatario di un immobile, che sia dichiarato decaduto per omesso versamento del saldo del prezzo nel termine stabilito, non ha diritto a ricevere la notificazione dell'avviso della successiva vendita, sebbene dall'esito della stessa dipenda la misura in cui egli sarà tenuto nei confronti della procedura ex art. 587, comma 2, c.p.c.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 29732 del 15 novembre 2019)
2Cass. civ. n. 17861/2011
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., avverso il provvedimento con cui il giudice, nell'espropriazione forzata immobiliare, dopo che sia stata disposta la vendita con incanto e sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva, dichiari la decadenza dell'aggiudicatario, per non avere questi provveduto al versamento del prezzo nel termine assegnatogli, trattandosi di provvedimento che ha natura di atto esecutivo, contro il quale il rimedio esperibile è l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c.. Allo stesso modo, l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca della suddetta ordinanza di decadenza è anch'essa impugnabile col rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, ma solo se le ragioni poste a fondamento dell'istanza di revoca non siano state deducibili con l'opposizione agli atti avverso la prima ordinanza, nonché qualora nel provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca sia contenuta una qualche affermazione pregiudizievole per la posizione della parte.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17861 del 31 agosto 2011)
3Cass. civ. n. 19142/2006
In tema di vendita coattiva di beni mobili in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, ove il soggetto che abbia proposto l'offerta più vantaggiosa, con il quale il curatore sia stato autorizzato a concludere la vendita, non rispetti la sua proposta, scattano, non già le conseguenze di cui all'art. 1337 c.c. in tema di responsabilità contrattuale, ma quelle previste in materia di procedura espropriativa dall'art. 587 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 177 disp. att. c.p.c. (perdita della cauzione e, ove il prezzo derivante dal nuovo incanto sia inferiore, obbligo di pagare la differenza). Il ricorso a tale forma di autotutela resta legittimo in ogni caso, presumendosi l'imputabilità dell'inadempimento a carico dell'aggiudicatario, salva la prova contraria su quest'ultimo incombente.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19142 del 6 settembre 2006)
4Cass. civ. n. 5506/2003
In tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l'inadempimento dell'aggiudicatario nel deposito del prezzo di vendita comporta, ai sensi dell'art. 587 c.p.c., la pronunzia da parte del giudice dell'esecuzione della decadenza dell'aggiudicatario, con conseguente ordine di incameramento della cauzione a titolo di multa e disposizione di un nuovo incanto, senza possibilità di far rivivere una precedente aggiudicazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5506 del 8 aprile 2003)
5Cass. civ. n. 8631/1999
Nell'ipotesi di vendita forzata — in cui la legge pone una strettissima interdipendenza tra decadenza dell'aggiudicatario per mancato pagamento, fissazione della nuova vendita e confisca della cauzione — non può invocarsi la sussistenza di garanzie reali o altri vincoli gravanti sulla cosa oggetto di aggiudicazione ai fini dell'applicabilità degli artt. 1482 e 1489 c.c.; l'imputabilità dell'inadempimento può assumere peraltro rilievo ai fini della condanna di cui all'art. 177 att. c.p.c. sotto il profilo della colpevolezza in relazione ad una situazione che legittima il ricorso all'autotutela; ciò implica, dato il richiamo alla buona fede di cui all'art. 1460, secondo comma c.c. e al timore di rivendica per un pericolo prima ignorato di cui all'art. 1481 c.c., la conoscenza da parte dell'aggiudicatario decaduto del pericolo di evizione e non può pertanto escludersi l'imputabilità dell'inadempimento allorquando la conoscenza del pericolo di evizione non sussista.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8631 del 13 agosto 1999)
6Cass. civ. n. 291/1985
Nell'espropriazione forzata immobiliare, dopo che sia stata disposta la vendita con incanto e sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiari la decadenza dell'aggiudicatario, per non avere questi provveduto al versamento del prezzo nel termine assegnatogli, ed il provvedimento con il quale il medesimo giudice rilevi la sopravvenuta mancanza dei requisiti delle azioni del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, per avere il debitore integralmente soddisfatto le loro ragioni, dichiarando conseguentemente l'improseguibilità del processo (ancorché impropriamente formulandola in termini di estinzione), hanno entrambi natura di atti esecutivi, e contro di essi, pertanto, il rimedio esperibile è l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., da definirsi con sentenza impugnabile soltanto con il ricorso per cassazione. Gli stessi atti, tuttavia, anche se emessi in pari data, in considerazione del contemporaneo riscontro delle sopra indicate situazioni, operano su un piano autonomo e distinto, in quanto mentre il primo incide sulle posizioni dell'aggiudicatario medesimo, il secondo, invece, incide sulle posizioni dei creditori e del debitore. Ne consegue che deve negarsi la legittimazione dell'aggiudicatario ad insorgere, con l'indicato rimedio, contro il secondo provvedimento, tenendo anche conto che l'eventuale fondatezza della sua opposizione, contro il provvedimento di decadenza dalla aggiudicazione, consente una riapertura del processo esecutivo al limitato fine di disporre il trasferimento del bene con consegna del ricavato al debitore, stante il soddisfacimento dei creditori).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 291 del 23 gennaio 1985)