Articolo 593 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Rendiconto

Dispositivo

Note

(1) L'amministratore giudiziario si può definire sostanzialmente come il custode che compie la propria attività sotto il controllo del giudice dell'esecuzione. Pertanto, egli è tenuto a svolgere il proprio incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, rispondendo in proprio nei confronti della massa e potendo essere sostituito dal giudice dell'esecuzione, d'ufficio o su istanza delle parti.

(2) L'amministratore deve presentare il rendiconto, ovvero il documento nel quale vengono indicati nel modo analitico i risultati della gestione, entro il termine fissato dal giudice e, in ogni caso, alla fine di ciascun trimestre. Il rendiconto deve essere approvato dal giudice in seguito all'audizione le parti (485) e alla soluzione di eventuali contestazioni sorte circa lo stesso rendiconto, con apposita ordinanza non impugnabile.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 18080/2013

2Cass. civ. n. 19652/2005

3Cass. civ. n. 3419/2004

4Cass. civ. n. 5824/1993

5Cass. civ. n. 1472/1981

6Cass. civ. n. 4008/1980

7Cass. civ. n. 3969/1975

8Cass. civ. n. 3315/1971

9Cass. civ. n. 735/1968

10Cass. civ. n. 2158/1961