Articolo 595 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Cessazione dell'amministrazione giudiziaria

Dispositivo

Note

(1) Anche durante lo svolgimento dell'amministrazione giudiziaria il creditore procedente e i creditori intervenuti possono richiedere al giudice, previa audizione delle parti, di procedere ad un nuovo incanto o di disporre l'assegnazione dell'immobile. Nel caso in cui il giudice decida di fissare la data per un nuovo incanto, visto che l'amministrazione giudiziaria ha come fine quello di cercare di realizzare una vendita ad un prezzo non ridotto rispetto a quello dell'incanto precedente, nel nuovo incanto il giudice deve fissare il prezzo sulla base di quello originariamente determinato ai sensi dell'art. 568 del c.p.c..

(2) Solamente nell'ipotesi in cui l'ammontare delle somme ricavate dallo svolgimento dell'amministrazione giudiziaria sia tale da formare una massa in grado di soddisfare i creditori aventi diritto è possibile evitare sia un nuovo incanto sia l'assegnazione del bene espropriato.

(3) La norma indica la possibilità che il termine di durata dell'amministrazione giudiziaria sia prorogato. Perché ciò accada è necessario sia che la proroga venga richiesta prima della scadenza del termine originario sia la sussistenza del consenso di tutte le parti, compreso il debitore. Tale richiesta è fatta sotto forma di ricorso scritto, da depositarsi nella cancelleria del giudice dell'esecuzione (si cfr.486).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 4650/2006