Articolo 598 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Approvazione del progetto

Dispositivo

Note

(1) La norma in esame si riferisce ad un accordo che deve essere inteso come conciliazione tra le parti al fine di risolvere eventuali contestazioni sorte sul progetto. Non deve quindi essere inteso come facoltà riconosciuta alle parti di predisporre un progetto di distribuzione diverso da quello formato dal giudice, vincolando quest'ultimo alla sua attuazione.

(2) Nel caso in cui sorgano le contestazioni il giudice dovrà risolverle ordinanza impugnabile ai sensi dell'art. 617 del c.p.c.come disciplinato dall'art. 512. Sino al momento in cui non intervenga la decisione del giudice in merito alle contestazioni sollevate dalle parti, la distribuzione potrà essere sospesa. Inoltre, il giudice dell'esecuzione potrà ordinare il pagamento delle quote anche nel caso in cui abbia respinto le contestazioni sollevate.

(3) Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 16370/2005

2Cass. civ. n. 15826/2005

3Cass. civ. n. 7148/1986

4Cass. civ. n. 2534/1982

5Cass. civ. n. 2396/1980

6Cass. civ. n. 87/1980

7Cass. civ. n. 4578/1976

8Cass. civ. n. 2135/1974

9Cass. civ. n. 949/1972