Articolo 609 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione

Dispositivo

Note

(1) Articolo modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.

(2) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione", ai sensi dell'art. 93, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.

(3) Se le cose sono già pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario avvisa immediatamente sia il creditore su istanza del quale erano stati eseguiti il pignoramento o il sequestro sia il giudice dell'esecuzione in ordine all'avvenuto rilascio, per l'eventuale sostituzione del custode. Si precisa che tale sostituzione si rende necessaria soltanto nell'ipotesi in cui la precedente custodia sia stata affidata allo stesso debitore tenuto al rilascio proprio perché, in seguito al rilascio dell'immobile da parte del debitore-custode, la custodia stessa verrebbe meno.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 21734/2010

2Cass. civ. n. 10310/2009

3Cass. civ. n. 9599/2009

4Cass. civ. n. 1073/2000

5Cass. civ. n. 4755/1985