Articolo 611 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Spese dell'esecuzione

Dispositivo

Note

(1) Il processo verbale di cui alla norma in esame è il documento che contiene tutte le informazioni relative allo svolgimento delle operazioni, che viene depositato nella cancelleria del giudice competente. In tale documento, l'ufficiale indicherà tutte le spese anticipate dalla parte istante, quali le spese vive e i diritti e gli onorari del proprio difensore.

(2) La parola «pretore» è stata sostituita dalle parole «giudice dell'esecuzione», ai sensi dell'art. 93, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, con decorrenza dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si confronti l'art. 8 del c.p.c..

(3) Secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente, il decreto con cui vengono liquidate le spese del processo esecutivo ha natura monitoria, impugnabile nelle forme proprie dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Sarà lo stesso giudice che ha pronunciato il decreto ad avere la competenza a conoscere dell'esecuzione, indipendentemente dal valore del credito.

(4) Secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente, il decreto con cui vengono liquidate le spese del processo esecutivo ha natura monitoria, impugnabile nelle forme proprie dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Sarà lo stesso giudice che ha pronunciato il decreto ad avere la competenza a conoscere dell'esecuzione, indipendentemente dal valore del credito.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 12893/2017

2Cass. civ. n. 24730/2013

3Cass. civ. n. 15341/2011

4Cass. civ. n. 16377/2005

5Cass. civ. n. 9745/2005

6Cass. civ. n. 16936/2003

7Cass. civ. n. 9777/1997

8Cass. civ. n. 11324/1996

9Cass. civ. n. 1471/1996

10Cass. civ. n. 12398/1995

11Cass. civ. n. 5720/1994

12Cass. civ. n. 9685/1990