Articolo 614 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Rimborso delle spese

Dispositivo

Note

(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si veda l'art. 8 del c.p.c..

(2) Su richiesta della parte istante il giudice dell'esecuzione provvede con decreto ingiuntivo alla liquidazione delle spese che la parte ha dovuto sostenere per ottenere l'attuazione degli obblighi di fare o non fare. Il giudice è tenuto a verificare la regolarità formale della nota spese e al riscontro tra questa e l'importo delle spese oggettivamente risultanti al fine di valutarne la eccessività o superfluità.

(3) Per l'eventuale opposizione al decreto emesso dal giudice dell'esecuzione è competente funzionalmente il giudice che lo ha emesso, senza limiti di valore. Proponendo l'opposizione si fanno valere solamente i vizi relativi alla congruità e all'effettiva anticipazione delle spese, poiché per i possibili vizi della procedura esecutiva o l'estinzione totale o parziale del debito si dovrà agire con l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 del c.p.c.) o all'esecuzione (art. 615 del c.p.c.).

(4) Si precisa che in dottrina si ritiene che le spese anticipate dalla parte istante possano essere recuperate anche attraverso un ordinario procedimento ingiuntivo ai sensi dell'art. 633 del c.p.c.e ss.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 24260/2010

2Cass. civ. n. 25394/2009

3Cass. civ. n. 13666/2003

4Cass. civ. n. 8339/2003

5Cass. civ. n. 3735/2001

6Cass. civ. n. 6536/1993

7Cass. civ. n. 2314/1985

8Cass. civ. n. 3552/1972